Cassazione Penale, Ordinanza n. 01401/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23/04/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Il ricorso per cassazione, tuttavia, non si confrontava con tale ratio decidendi e deduceva in modo generico un motivo relativo alla pronuncia di responsabilità, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte rileva dunque la mancanza di specificità del motivo di ricorso e la sua inidoneità a censurare la statuizione effettivamente posta a base della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue anche la sanzione pecuniaria. Non emergono ulteriori statuizioni sul merito dell'accertamento di responsabilità, perché la sentenza impugnata aveva già dichiarato inammissibile l'appello per tardività.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come esito processuale di inammissibilità del gravame per tardività dell'appello nella sentenza impugnata, cui il ricorso non si confronta in modo specifico.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; il motivo generico e non correlato alla ratio decidendi è inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata solo se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte esclude tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a dedurre censure generiche o astratte, prive di puntuali ragioni di diritto e di specifici riferimenti alla motivazione.
- Quando la sentenza impugnata ha definito l'appello come tardivo, il ricorso deve attaccare specificamente la statuizione sulla tardività; una censura diretta solo alla responsabilità sostanziale non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La mancanza di una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata integra difetto di specificità del motivo, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
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