Cassazione Civile, Ordinanza n. 19156/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela e fisco)
La controversia
La società in liquidazione e il suo liquidatore hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 7 l.fall., sostenendo che il pubblico ministero non fosse legittimato a chiedere il fallimento perché l'istanza si sarebbe fondata su attività svolte in un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, nel quale non sarebbero consentite indagini finalizzate ad accertare l'insolvenza; hanno inoltre richiamato il fatto che un diverso procedimento penale era stato definito con archiviazione. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 1, secondo comma, l.fall., assumendo che la società non fosse soggetta a fallimento e concordato preventivo perché in possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui alle lettere da a) a c) della norma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché la specifica questione sull'utilizzazione di indagini svolte in un procedimento iscritto a modello 45 non era stata devoluta alla Corte d'appello e richiedeva un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità; lo ha ritenuto in parte infondato perché la legittimazione del pubblico ministero ex art. 7 l.fall. sussiste quando questi acquisisca istituzionalmente la notitia decoctionis, anche a seguito di informative della Guardia di Finanza e indipendentemente dalla preventiva iscrizione della notizia di reato o dall'esito favorevole di eventuali procedimenti penali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in Cassazione una questione di fatto sulla non fallibilità della società, non risultante trattata nei precedenti gradi e non accompagnata da una deduzione di omissione di pronuncia. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese in favore di entrambe le controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento
La legittimazione del pubblico ministero non va letta in senso formalistico: sussiste ogni volta che l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, anche tramite informative della Guardia di Finanza o nell'ambito di procedimenti penali, senza che sia necessaria la preventiva iscrizione nel registro degli indagati o la sopravvivenza del procedimento penale.
art. 1, secondo comma, l.fall.
possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere da a) fino a c)
La censura è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione di fatto nuova in Cassazione; la Corte non ha esaminato nel merito la soggezione della società al fallimento.
avviso di conclusione delle indagini
È richiamato solo come dato fattuale del procedimento penale; non incide sulla legittimazione del pubblico ministero ai fini fallimentari.
Sono richiamati come reati contestati nel procedimento penale; l'eventuale archiviazione o esito favorevole del procedimento è ritenuto irrilevante rispetto alla validità della richiesta di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 7 l.fall., la legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento non richiede una formalistica iscrizione della notitia criminis nei registri delle notizie di reato, essendo sufficiente che l'organo abbia acquisito istituzionalmente elementi dai quali emerga la notitia decoctionis.
- Le informative della Guardia di Finanza e gli accertamenti fiscali che evidenzino esposizioni debitorie verso l'Erario possono integrare il presupposto conoscitivo idoneo a fondare l'iniziativa del pubblico ministero per la declaratoria di fallimento.
- L'eventuale archiviazione o comunque l'esito favorevole di un procedimento penale non travolge la validità della richiesta di fallimento già proposta, poiché la legittimazione del pubblico ministero va valutata con riferimento all'acquisizione della notitia decoctionis e non all'esito del procedimento penale.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non devolute ai giudici di merito, soprattutto quando la loro trattazione richieda accertamenti istruttori o valutativi non consentiti alla Corte di cassazione.
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