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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00945/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. L'accusa sostiene che l'indagato svolgesse attività a favore del gruppo mafioso capeggiato da Vincenzo D'Alessandro: verifiche sul funzionamento delle telecamere di videosorveglianza per agevolare azioni indisturbate dei sodali, comunicazione degli esiti dei controlli ad affiliati, rilievi tecnici in qualità di geometra e predisposizione di documentazione per il trasferimento simulato di un immobile a favore di Katia Scelzo in cambio di una testimonianza favorevole. La prova indiziaria si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Rapicano e su intercettazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge, mancanza e contraddittorieta della motivazione e travisamento della prova, sostenendo in particolare che non risulterebbe che abbia fornito informazioni sull'esito dei controlli alle telecamere, che vi siano discrasie temporali nelle dichiarazioni del collaboratore e che non fosse consapevole della natura illecita dell'operazione relativa all'immobile. In secondo motivo, poi ritirato, si deducevano carenza delle esigenze cautelari per sopravvenuta estraneita e lontananza temporale dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi richiamando le dichiarazioni del collaboratore Rapicano (rilasciate il 1.7.2021), le intercettazioni, compresa una conversazione del 15.4.2022 in cui l'indagato si impegna a informare l'interlocutore circa le telecamere, e riscontri relativi alla vicenda del trasferimento immobiliare simulato. La Corte ha ricordato i limiti dell'esame in sede di legittimità sulle misure cautelari, ammettendo solo censure relative a mancanza, manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione o a specifici travisamenti delle risultanze probatorie; ha ritenuto le censure del ricorrente generiche, assertive e non specifiche e quindi inammissibili. Il secondo motivo circa le esigenze cautelari e stato rinunciato e dunque lasciato senza esame. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad altri oneri indicati dall'ordinamento (menzione della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale richiamata in relazione alle spese).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Individua la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per le misure cautelari personali; la Corte ne richiama l'ambito procedimentale utilizzato nel caso.

  • Giurisprudenza di legittimita (es. Sez. U n.11/2000 Audino; Sez.2 n.27866/2019 Mazzelli; altre pronunce citate)

    Principi che delimitano il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari: in sede di legittimita si verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravita indiziaria controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto; sono deducibili in cassazione solo vizi di mancanza, manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione, o specifici travisamenti delle risultanze probatorie.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione alla pronuncia sulle spese processuali e alla possibilita di condannare il ricorrente alle spese anche in cassazione, salvo elementi che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilita.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la valutazione del giudice del riesame e di natura prognostica e richiede solo una probabilita elevata della colpevolezza, non la certezza del merito.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammissibili solo censure riguardanti la mancanza, la manifesta illogicita o la contraddittorieta della motivazione, ovvero specifici travisamenti delle risultanze probatorie; attacchi generici sulla persuasivita o sulla diversita di valutazione delle prove risultano inammissibili.
  • Per contestare un travisamento occorre indicare con precisione quale dato probatorio sarebbe stato travisato e in che modo cio' incide sulla decisione, non limitarsi ad asserzioni generiche.
  • L'esistenza di riscontri (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni in cui l'indagato assume impegni o fornisce informazioni, collegamenti ricorrenti con soggetti del sodalizio) puo' legittimare la misura cautelare se il giudice del riesame li considera congruamente motivati.
  • La rinuncia a parti del ricorso in udienza fa venir meno l'interesse alla decisione su tali motivi e puo comportare l'improcedibilita o l'inammissibilita della relativa censura.
  • La decisione puo comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte costituzionale e la giurisprudenza richiamate regolano le condizioni di esenzione da tale sanzione.

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