Cassazione Civile, Ordinanza n. 02151/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, a sua volta favorevole al Comune, in controversia relativa ad avvisi di accertamento ICI per l’anno 2005 emessi dal Comune di Fiumicino. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso perché la controversia era stata definita con l’ente impositore, chiedendo la compensazione delle spese; il Comune ha aderito alla richiesta.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società e dell’adesione del Comune resistente, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della relativa norma e la sua non operatività in caso di inammissibilità sopravvenuta, quale quella determinata dalla rinuncia.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria ed è volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; non si applica quando l’inammissibilità è sopravvenuta, come nel caso di rinuncia al ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia aderita dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è accordo tra le parti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o dilatorie non si applica quando il processo si estingue per una causa sopravvenuta che rende non operante il meccanismo sanzionatorio.
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