Cassazione Civile, Ordinanza n. 30437/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
Tre soggetti avevano agito davanti al Tribunale ordinario chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità di fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di una società, assumendo la violazione della normativa antitrust per la riproduzione di uno schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente clausole in contrasto con la legge n. 287/1990. In subordine avevano chiesto l'accertamento della violazione degli artt. 117 e 117-bis TUB con riferimento al contratto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale. La banca si era costituita chiedendo il rigetto. Il Tribunale adito aveva sollevato d'ufficio la questione di competenza, dichiarando l'incompetenza e indicando la competenza del Tribunale delle imprese di Firenze; riassunta la causa dinanzi a quest'ultimo, la Sezione specializzata ha chiesto regolamento d'ufficio ritenendosi a sua volta incompetente in favore della Sezione specializzata in materia di impresa di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo sul regolamento d'ufficio di competenza ex art. 45 c.p.c., ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto principalmente la nullità delle fideiussioni perché conformi a uno schema ABI asseritamente in contrasto con la normativa antitrust; per questo, in base all'art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. 3/2017, la competenza spettava alla Sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari del distretto di Firenze. Ha inoltre indicato che la causa potrà essere riassunta nei termini di legge dinanzi a quel giudice.
Norme richiamate
quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50, è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza
consente al giudice ad quem, che ritenga a sua volta di essere incompetente dopo la riassunzione, di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza
richiamato come termine per la riassunzione della causa dopo la declaratoria di incompetenza
richiamato quale ipotesi di incompetenza territoriale rilevante ai fini del regolamento d'ufficio
richiamato come base della devoluzione alla competenza del tribunale delle imprese nelle controversie aventi ad oggetto nullità e/o risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003
richiamato come norma sulla competenza della sezione specializzata in materia di impresa
art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. 3/2017
fissa la competenza presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari
individua la Sezione specializzata in materia di impresa di Roma come foro competente per le controversie provenienti dal distretto di Firenze
Massime di principio
- Quando la domanda ha ad oggetto principale la nullità di fideiussioni predisposte su schema ABI e dedotte come contrastanti con la normativa antitrust, la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio, il giudice adito dopo la riassunzione può richiedere il regolamento se ritiene di essere a sua volta incompetente.
- La competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa è determinata dalle norme speciali che individuano il tribunale competente per distretto, prevalendo sulla competenza del tribunale ordinario.
- Ai fini della qualificazione della causa, rileva la domanda principale effettivamente proposta; la presenza di domande subordinate non sposta la competenza quando il petitum sostanziale è antitrust.
- In controversie relative a fideiussioni asseritamente nulle per violazione antitrust, la competenza va ricercata nella disciplina speciale delle imprese e non nella disciplina generale del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30367/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30369/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30372/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30373/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30375/2023 del 02/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →