Ordinanza n. 2232/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del Provvedimento di non ammissione del progetto alla fase 2, reso in data 02.12.2022, concernente il «Programma C40 Cities Reinventing Cities Terza edizione Esiti Fase 1 Manifestazione di interesse -Sito Abbiategrasso -Proposta n.R821286 “Ing archue 384.85”» e della determina Dirigenziale n. 10838 di presa d'atto del verbale della seduta contenente le valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di non ammissione del progetto alla fase 2 del Programma C40 Cities Reinventing Cities, terza edizione, relativo al sito Abbiategrasso, e determina dirigenziale di presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2 dicembre 2022 con cui il proprio progetto non è stato ammesso alla fase 2 della procedura concernente il Programma C40 Cities Reinventing Cities, nonché la determina dirigenziale di presa d'atto del verbale contenente le valutazioni della Commissione giudicatrice e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Nel corso del giudizio è emersa una questione relativa alla rinuncia al mandato del difensore della ricorrente: l'atto risulta notificato a un indirizzo che, secondo il registro INI-PEC, corrisponde a una società diversa dalla Fondazione ricorrente.
La decisione
Il TAR non decide nel merito della legittimità della non ammissione del progetto. Rilevato che la rinuncia al mandato è stata notificata a un indirizzo PEC non riferibile con certezza alla Fondazione ricorrente, il Collegio ritiene non dimostrata la piena conoscenza della rinuncia da parte degli organi della Fondazione. Dispone quindi incombenti istruttori, richiedendo chiarimenti all'avvocato rinunciante della parte ricorrente, e rinvia la trattazione della causa a data da destinarsi. La Segreteria è incaricata di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo; il testo non specifica una distinta applicazione concreta.
Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori; il testo non specifica una distinta applicazione concreta.
Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori; il testo non specifica una distinta applicazione concreta.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando sussistono dubbi sulla riferibilità della notificazione della rinuncia al mandato all'indirizzo PEC della parte, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare che gli organi della parte abbiano avuto piena conoscenza della rinuncia, prima di procedere oltre nella trattazione del giudizio.
- La notificazione della rinuncia al mandato a un indirizzo PEC che, secondo il registro INI-PEC, risulta intestato a un soggetto diverso dalla parte assistita non consente di presumere, senza ulteriori verifiche, la piena conoscenza della rinuncia da parte degli organi della parte.
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