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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18303/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Dopo il patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione, ma dal testo risulta che le censure formulate non rientravano tra i motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte rileva che non si trattava di doglianze attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti non erano consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in considerazione dell'elevato coefficiente di colpa connesso alla causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata a specifici motivi: espressione della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità.

  • cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ogni censura estranea a tali ambiti è inammissibile.
  • Sono deducibili contro il patteggiamento soltanto vizi inerenti alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la pronuncia senza formalità e determina le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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