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Ordinanza

Ordinanza n. 405/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Disposizione n. 3 del 02.04.20262026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; per accertare e condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’unità p.t. di proprietà dei ricorrenti in conseguenza dell’illegittima estensione e/o esecuzione dei lavori, nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., e comunque non inferiore ad € 17.000,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202601250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Disposizione comunale di rimozione di macerie derivanti da un edificio demolito, con addebito patrimoniale ai proprietari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una disposizione comunale e gli atti connessi, deducendo l'illegittima estensione e/o esecuzione dei lavori. Hanno inoltre chiesto l'accertamento e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dalla loro unità immobiliare, per un importo non inferiore a 17.000 euro oltre accessori, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Nell'ordinanza cautelare non sono specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il pericolo attuale di un pregiudizio irreparabile, poiché la disposizione riguarda l'esecuzione di un ordine di rimozione di macerie derivanti da un edificio ormai demolito. Ha inoltre considerato integralmente reintegrabile l'addebito patrimoniale nel caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. La decisione cautelare non definisce il merito dell'impugnazione né la domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione delle misure cautelari; il giudice ha escluso la sussistenza di un pericolo attuale di irreparabile pregiudizio.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando non sia ravvisabile un pericolo attuale di pregiudizio irreparabile per il ricorrente.
  • L'addebito patrimoniale derivante dall'attività amministrativa non integra, di per sé, un danno irreparabile quando sia integralmente reintegrabile in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito.
  • L'esecuzione di un ordine di rimozione di macerie provenienti da un edificio già demolito non giustifica la sospensione cautelare in assenza di un concreto e attuale pregiudizio irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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