Cassazione Penale, Sentenza n. 34140/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., contro il decreto del GIP del 22/03/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo (di natura impeditiva) dell'immobile sito in via Cividale 50, Buttrio, intestato e disponibile a Tomas Braidic. Il ricorrente contestava la legittimità del sequestro per tre profili principali: i) assenza del vincolo di pertinenzialità necessaria tra la res e i reati contestati (l'immobile sarebbe neutro rispetto alle condotte), ii) inesistenza del periculum in mora e mancata attualità del rischio (ultimi fatti risalivano al 7/03/2024, sequestro 22/03/2025), iii) violazione del principio di proporzionalità tra gravità della misura e pericoli da prevenire, nonché mancata considerazione di misure meno invasive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame: la pertinenza ai fini del sequestro preventivo non richiede il 'collegamento strutturale' necessario per la confisca e può essere desunta anche da legami indiretti tra la cosa e l'attività criminale; la pericolosità della res e il periculum in mora emergono da fatti storicizzati quali la ripetizione di condotte omogenee, la struttura pluripartecipata dell'illecito e la relativa recentezza delle condotte; il giudice ha adeguatamente valutato la proporzionalità, motivando l'insussistenza di misure meno gravose efficaci e la non irragionevolezza del sacrificio patrimoniale rispetto al pericolo da prevenire. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La 'pertinenza' ai fini del sequestro preventivo comprende non solo le cose su cui o con cui il reato fu commesso o che ne sono prodotto/prezzo/profitto, ma anche beni legati indirettamente alla fattispecie; non è richiesta la connessione strutturale prevista per la confisca.
Norma che disciplina il rimedio avverso le ordinanze del giudice, utilizzata come titolo dell'impugnazione del ricorrente; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente anche al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015 (Plaka)
Principio secondo cui la pertinenza per il sequestro preventivo può ricomprendere beni indirettamente collegati alla criminalità, rafforzato e richiamato nella motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019 (Lo Modou Bineta)
Conferma l'orientamento sulla nozione ampia di pertinenza e sul giudizio prognostico di pericolosità della res.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38161 del 17/01/2024 (Ciaccia)
Sottolinea che la pericolosità della cosa si può desumere dalle modalità concrete e ripetute di utilizzo della res in relazione ai fatti storicizzati.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021 (Onorati)
Enuncia il principio di proporzionalità che impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di adottare misure meno invasive o di limitare l'oggetto del sequestro; principio applicato e ritenuto rispettato nel caso.
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato non è necessario dimostrare un collegamento strutturale come per la confisca: la pertinenza può derivare anche da un legame indiretto e dall'uso ripetuto della cosa per attività illecite.
- Il periculum in mora può essere ricostruito mediante un giudizio prognostico basato sulla ripetizione di condotte omogenee, sulla pluralità di soggetti coinvolti e sulla recentezza dei fatti; non è richiesta assoluta immediatezza temporale dell'ultimo fatto.
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di considerare misure meno invasive e di motivare la loro inidoneità; una motivazione adeguata e collegata ai fatti concreti rende legittimo anche un sequestro di un bene di valore significativo.
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo è necessario dimostrare specificamente l'assenza di qualsiasi collegamento significativo tra la cosa e le condotte o l'assenza di un rischio concreto e attuale di reiterazione; mere ipotesi astratte sono insufficienti.
- In sede di cassazione, i vizi della motivazione del giudice del riesame sono esaminati alla stregua della completezza e logicità della ponderazione; una motivazione basata su criteri di esperienza e fatti storicizzati difficilmente viene annullata.
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