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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07031/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza del tribunale di applicazione della pena. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione della decisione nella parte in cui il giudice aveva verificato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso investiva un profilo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la norma limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Nel caso concreto non era stata dedotta una difformità tra richiesta e decisione, né un vizio della volontà dell'imputato, né l'irrogazione di una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di applicazione della pena, ritenendo che il motivo articolato, fondato su un preteso vizio di motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p., non rientrasse tra i casi di impugnazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha pronunciato de plano l'inammissibilità e, applicando l'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro della verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma il relativo vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso contro la sentenza applicativa della pena nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è norma che limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; non consente di dedurre un vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi ricorrenti nel giudizio di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    richiamata come precedente di principio sui casi di pena illegale rilevanti ai fini dell'impugnazione

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi che si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione.
  • La deduzione del mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, scrutinabile in cassazione contro la sentenza applicativa della pena quando non si traduca in una violazione di legge rientrante nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non integra un vizio deducibile la mera critica alla motivazione del giudice sulla valutazione ex art. 129 c.p.p., in assenza di difformità tra richiesta e decisione, di vizi della volontà dell'imputato o di pena illegale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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