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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37960/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta distrattiva e documentale. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 216, n.1 e 2 e 219, comma 1 l.fall. e art. 2639 c.c., per contraddittorietà e travisamento probatorio, sostenendo che dopo il 30/12/2009, data di cessazione della carica formale, non aveva esercitato alcuna attività gestionale e quindi non poteva essere considerata amministratore di fatto; denunciava inoltre che la qualificazione derivava solo da rapporti di familiarità e convivenza e da una errata interpretazione delle dichiarazioni della curatrice del fallimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la nozione di amministratore di fatto ex art. 2639 c.c., che richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, e ha ritenuto congrua e logica la valutazione del giudice di merito secondo cui la curatrice del fallimento aveva riferito che la Pagana operava autonomamente sui conti della società anche oltre la delega attribuita ad altri. Pertanto la qualificazione di amministratore di fatto e l'attribuzione di concreti atti gestionali alla ricorrente non è stata ritenuta travisamento probatorio. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 l.fall.

    Richiamato perché posto a fondamento delle censure in tema di responsabilità per il reato fallimentare; il giudice ha valutato la prova degli elementi materiali e gestionali richiesti per ascrivere condotte di bancarotta.

  • art. 219, comma 1, l.fall.

    Norma richiamata nella imputazione di bancarotta: la Corte ha richiesto l'accertamento di fatti gestionali concreti e la loro continuità cronologica per ritenere integri i presupposti della responsabilità.

  • art. 2639 cod. civ.

    La Corte ha applicato questa disposizione per definire la nozione di "amministratore di fatto": è necessario l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione. Tale accertamento è di fatto e vincolante in Cassazione se adeguatamente motivato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto occorre provare l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, non la mera appartenenza familiare o la convivenza.
  • Gli atti rilevanti sono concretamente gestionali: operazioni su conti societari, relazioni con fornitori/creditori, gestione del personale, contratti e altre manifestazioni di comando nell'organizzazione aziendale.
  • La valutazione degli elementi sintomatici di gestione è questione di fatto e, se sostenuta da motivazione congrua e logica, è insindacabile in Cassazione; il ricorso in Cassazione può censurare il travisamento probatorio solo ove si dimostri un errore formale e incontrovertibile nella trasposizione del dato probatorio.
  • La testimonianza della curatela fallimentare o di altri soggetti tecnici può essere decisiva se descrive comportamenti gestionali post cessazione formale della carica; la Corte può ritenere plausibile che la stessa dichiarazione implichi attività successive alla perdita della qualifica formale.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrà documentare specificamente l'assenza di atti gestionali nel periodo contestato (prove documentali, estratti conto, deleghe revocate formalmente) per contrastare efficacemente l'accusa di amministratore di fatto.

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