Cassazione Penale, Ordinanza n. 28106/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza del primo motivo e sulla preclusione del secondo motivo, non dedotto in sede di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, resa dal Tribunale di Pisa, aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si contestava l'insussistenza del reato, sostenendo la presenza di un "giustificato motivo" per il porto dell'oggetto; con il secondo si chiedeva, in sostanza, il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 l. n. 110/1975 deve essere attuale ed immediatamente verificabile dagli operanti, e non può essere elaborato ex post dalla difesa; inoltre, la mancanza di un'abitazione stabile non basta da sola a giustificare il porto indiscriminato di oggetti atti ad offendere. Il secondo motivo è stato ritenuto precluso perché la concessione delle attenuanti generiche non era stata richiesta davanti al giudice di merito.
Norme richiamate
Il giustificato motivo per il porto di oggetti atti ad offendere deve essere attuale e immediatamente verificabile dagli operanti; non è sufficiente una giustificazione prospettata solo a posteriori dalla difesa.
Integra il reato il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; la mancanza di un'abitazione stabile non è di per sé idonea a rendere giustificato il porto indiscriminato dell'oggetto.
Massime di principio
- Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" deve essere concreto, attuale e verificabile nell'immediatezza dei fatti, non potendo essere costruito solo successivamente in sede difensiva.
- L'indisponibilità di un'abitazione stabile, da sola, non legittima il porto indiscriminato di oggetti atti ad offendere, essendo in astratto possibile fare riferimento a un luogo riservato ove depositarli.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio, come la concessione delle attenuanti generiche, sono precluse in cassazione se non sono state previamente devolute al giudice di merito.
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