Cassazione Penale, Ordinanza n. 09421/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello con applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i delitti contestati, ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con atto redatto e sottoscritto da lui stesso. Nel ricorso ha dedotto l'asserita non procedibilità di uno dei delitti per i quali era stato condannato, sostenendo che fosse intervenuta remissione di querela. La Corte, però, non è entrata nel merito di tale doglianza perché ha rilevato la radicale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione formale: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, non potendo essere proposto personalmente dalla parte. La mera autenticazione della firma da parte di un avvocato non sana il vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disposizione richiamata come base della decisione di appello che ha applicato la pena concordata all'imputato.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. quale norma modificata dalla legge n. 103/2017 che ha inciso sulle modalità di proposizione del ricorso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa, alla valutazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
La novella ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mera autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato non è sufficiente a soddisfare il requisito della sottoscrizione difensiva richiesto per il ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione, riscontrato un vizio formale radicale di legittimazione/sottoscrizione del ricorso, non esamina le censure di merito dedotte dall'imputato.
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