Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06120/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. non rientra tra i casi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza resa dal GIP del Tribunale di Ravenna all'esito di un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., deducendo l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, sosteneva che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio una causa di proscioglimento immediata nonostante il patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti; il provvedimento impugnato è stato emesso in questo rito

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una pronuncia di proscioglimento immediato, ma la Corte ne esclude la deducibilità nel caso di specie

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica tassativamente i casi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza proposta non vi rientra

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza

  • Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014

    precedente richiamato sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389

    precedente richiamato sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti i motivi di ricorso sono solo quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni estranee a tale catalogo non sono deducibili in cassazione.
  • La deduzione dell'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è automaticamente proponibile contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. se non rientra nei casi di impugnazione consentiti dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi tassativi previsti per il patteggiamento, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste, comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.