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Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 93 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, trasmessa come allegato in formato PDF, sostenendo che tale modalità non garantisse la provenienza, l'immodificabilità e la conformità dell'atto. Deduceva inoltre la nullità dell'azzeramento del credito IVA effettuato mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e, nel merito, rivendicava il diritto alla detrazione e al rimborso di 30.000 euro di IVA relativa a lavori di risanamento di una piccola centrale elettrica. La ricorrente sosteneva che, essendo inesistente o nulla la notifica della cartella, il ricorso originario dovesse considerarsi tempestivo.

La decisione

La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l'appello. Ha ritenuto valida la notifica della cartella tramite PEC con allegato PDF, poiché l'Amministrazione aveva prodotto la prova della ricezione e la contribuente non aveva contestato di aver ricevuto la cartella, avendone anzi allegato una copia al ricorso. Il formato PDF è stato considerato idoneo quale copia informatica per immagine di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale e della normativa tecnica applicabile. Non essendo stata validamente contestata la conformità all'originale, la notifica è stata ritenuta efficace e il ricorso originario tardivo. La questione relativa alla detraibilità dell'IVA non è stata esaminata nel merito. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, procedura utilizzata dall'Amministrazione per rettificare il credito IVA dichiarato. La sentenza non decide definitivamente sulla legittimità sostanziale dell'utilizzo di tale procedura, poiché il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • Art. 22 del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale

    Le copie per immagine su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico [...] hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

    Una copia PDF di un documento originariamente analogico può avere la stessa efficacia dell'originale, purché siano rispettate le regole tecniche e il destinatario non ne contesti specificamente la conformità.

  • Art. 71 del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale

    È richiamato quale base normativa delle regole tecniche applicabili alla formazione e alla validità delle copie informatiche.

  • Art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014

    La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico [...] è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

    La copia informatica deve garantire identità di contenuto e forma rispetto al documento originale, mediante raffronto o certificazione del processo.

  • Allegato 2, punto 5.1, del D.P.C.M. 13 novembre 2014

    Il formato PDF è considerato formato idoneo alla produzione di una copia per immagine di un documento analogico, anche attraverso il raffronto con l'originale.

  • Cassazione civile n. 545/2018

    La sentenza richiama il principio secondo cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte di un soggetto abilitato non costituisce necessariamente un requisito indefettibile di validità.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC con allegato in formato PDF può essere ritenuta valida se è provata la ricezione del messaggio, il destinatario ha effettivamente acquisito conoscenza dell'atto e non contesta specificamente la conformità della copia all'originale.
  • La contestazione della notifica deve essere concreta e tempestiva: non basta lamentare in astratto l'assenza del formato P7M o della firma digitale, soprattutto quando l'atto è stato ricevuto e prodotto dal contribuente in giudizio.
  • L'effettiva conoscenza della cartella non elimina automaticamente ogni vizio formale, ma può risultare decisiva per dimostrare il raggiungimento dello scopo della notifica e per far decorrere il termine d'impugnazione.
  • Se il ricorso contro la cartella viene presentato oltre il termine decorrente dalla valida notifica PEC, il giudice può dichiararlo tardivo senza esaminare le contestazioni sostanziali, compreso il diritto alla detrazione IVA.
  • Quando si riceve una cartella via PEC, è opportuno conservare il messaggio originale, le ricevute di accettazione e consegna, l'allegato e i relativi dati tecnici, verificando immediatamente i termini per l'impugnazione.
  • La decisione non stabilisce in via generale che ogni recupero di credito IVA tramite controllo automatizzato sia legittimo: nel caso concreto tali questioni non sono state esaminate perché il ricorso è stato ritenuto tardivo.

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