Sentenza del 25/10/2018 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Doppia residenza in Italia e all'estero - "Residenza" in ambito tributario - Determinazione dell'aspetto economico degli interessi e relazioni personali - Effettività - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza della residenza fiscale in Italia. L'iscrizione all'AIRE non è stata ritenuta sufficiente a escludere tale residenza, poiché risultava prevalente il collegamento effettivo con il territorio italiano, derivante dalla gestione abituale degli interessi economici e personali. Ne consegue l'assoggettamento del contribuente agli obblighi tributari previsti per i residenti in Italia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della residenza fiscale in presenza di una doppia residenza formale o di collegamenti con l'Italia e con l'estero. Il contribuente contestava la permanenza della residenza fiscale italiana, facendo leva sull'iscrizione all'AIRE e sulla residenza estera. La decisione ha invece valorizzato il concetto tributario di domicilio, inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali, valutato in concreto e in modo riconoscibile ai terzi. La residenza fiscale non coincide necessariamente con la residenza civilistica o con una mera registrazione anagrafica.
Norme richiamate
Articolo 2 della Costituzione
Il dovere di concorrere alle spese pubbliche è collegato alla capacità contributiva e giustifica la rilevanza del collegamento economico e sociale effettivo del soggetto con l'ordinamento italiano.
Norme tributarie sulla residenza fiscale delle persone fisiche
La residenza fiscale deve essere determinata sulla base della situazione effettiva del contribuente e della sede principale dei suoi affari, interessi economici e relazioni personali, non sulla base della sola iscrizione anagrafica o all'AIRE.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE costituisce un elemento rilevante, ma non è decisiva: l'Amministrazione può dimostrare la permanenza della residenza fiscale italiana sulla base dei fatti concreti.
- In caso di collegamenti con più Paesi, occorre individuare il luogo in cui si concentra abitualmente il complesso principale degli interessi economici, familiari e personali del contribuente.
- La residenza fiscale ha natura sostanziale: contano effettività, abitualità e riconoscibilità del centro degli interessi, anche quando la residenza formale risulta estera.
- Per valutare la residenza fiscale devono essere considerati congiuntamente elementi quali abitazione stabile, famiglia, attività lavorativa o imprenditoriale, gestione patrimoniale, rapporti economici e permanenza abituale.
- La mera dichiarazione di trasferimento all'estero o l'esistenza di una residenza estera non escludono l'imposizione italiana se il domicilio effettivo resta in Italia.
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