Sentenza del 25/10/2018 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Processo Tributario - Ricorso - Invito al pagamento - Impugnabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento, ritenendo probabilmente che esso fosse un atto lesivo o impositivo autonomamente contestabile. La questione centrale riguardava la possibilità di proporre ricorso contro tale invito ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile o comunque non accoglibile, poiché l'invito al pagamento non è incluso tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Esso è disciplinato dal D.P.R. 115/2002 e costituisce una comunicazione finalizzata a informare il destinatario dell'esistenza di una posizione debitoria e della necessità di pagarla entro trenta giorni. L'invito non ha natura impositiva e non produce, di per sé, un pregiudizio giuridico immediato. Solo l'eventuale successiva iscrizione a ruolo, espressamente ricompresa tra gli atti impugnabili, potrà essere contestata secondo le modalità previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua tassativamente gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. L'invito al pagamento non vi rientra, mentre l'iscrizione a ruolo è autonomamente impugnabile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'invito al pagamento e il termine di trenta giorni, decorso il quale, in caso di mancato pagamento, si può procedere all'iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Un atto che si limita a comunicare l'esistenza di una pretesa debitoria e invita al pagamento non è necessariamente impugnabile: occorre verificare se rientra nell'elenco tassativo degli atti previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
- L'impugnabilità richiede normalmente che l'atto abbia natura impositiva o produca un effetto lesivo immediato; una mera comunicazione preparatoria o informativa, priva di effetti esecutivi immediati, non è di regola autonomamente contestabile.
- La contestazione potrà essere proposta contro il successivo atto impugnabile, come l'iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento, facendo valere anche eventuali vizi della pretesa originaria nei limiti consentiti.
- Il termine indicato nell'invito al pagamento può essere rilevante per evitare l'iscrizione a ruolo, ma il suo decorso non trasforma automaticamente l'invito in un atto impositivo impugnabile.
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