Sentenza del 25/10/2018 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Imposte - Esenzioni e Agevolazioni - Recupero Credito - Omessa compilazione quadro dichiarazione dei redditi - Legittimità - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi il credito d’imposta in un’apposita sezione, prevista dalla legge a pena di decadenza. Sosteneva che l’omissione potesse essere sanata mediante dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso. La questione riguardava la natura del credito e la possibilità di correggere successivamente la mancata esposizione dichiarativa.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. La mancata compilazione della sezione prevista dalla legge determina la decadenza dal beneficio quando tale adempimento è stabilito espressamente a pena di decadenza. In questi casi la dichiarazione non ha una mera funzione ricognitiva di dati fiscali, ma manifesta la volontà negoziale di usufruire dell’agevolazione. Pertanto, l’omissione non è emendabile con una dichiarazione integrativa né con una richiesta di rimborso e il credito deve considerarsi inesistente, consentendo all’Amministrazione il recupero entro il termine previsto dall’art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008, pari a otto anni.
Norme richiamate
Art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008
Prevede il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria può recuperare i crediti d’imposta inesistenti, termine individuato nella fattispecie in otto anni.
Norme istitutive del credito d’imposta
Quando la legge subordina espressamente il beneficio alla compilazione di una specifica sezione della dichiarazione, tale adempimento è sostanziale e non una mera formalità. La sua omissione comporta la perdita dell’agevolazione.
Massime di principio
- Per i crediti d’imposta agevolativi, occorre distinguere tra crediti derivanti automaticamente dalla liquidazione delle ordinarie poste fiscali e benefici subordinati a una specifica manifestazione di volontà del contribuente.
- Se la legge impone l’indicazione del beneficio in una determinata sezione della dichiarazione a pena di decadenza, l’omissione non è normalmente sanabile mediante dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso.
- La dichiarazione può assumere natura negoziale quando serve a esercitare un’opzione o a manifestare la volontà di fruire di un’agevolazione; in tal caso il mancato esercizio nei modi e nei termini previsti può comportare la perdita definitiva del beneficio.
- L’Amministrazione può recuperare il credito utilizzato quando il beneficio non è stato validamente richiesto, applicando il termine previsto per il recupero dei crediti inesistenti.
- Prima di utilizzare un credito agevolativo è necessario verificare la relativa legge istitutiva, gli adempimenti dichiarativi richiesti, i termini e l’eventuale previsione espressa della decadenza.
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