Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09723/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Poiché non è emerso che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a suo carico le spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio mediante patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., in una vicenda relativa a reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per asserita erronea valutazione delle emergenze processuali e mancata valutazione di una prova decisiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza emanata all'esito del concordato in appello, sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e all'applicazione di pena illegale; nel caso concreto, le doglianze investivano questioni già coperte dalla rinuncia implicita nell'accordo sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici: volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto all'accordo e applicazione di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito riproporre censure sul merito della valutazione probatoria o sull'apprezzamento delle emergenze processuali, perché tali questioni restano coperte dall'accordo sulla pena.
  • Le uniche doglianze ammissibili avverso una decisione resa a seguito di patteggiamento in appello riguardano la validità del consenso dell'imputato, il consenso del pubblico ministero, l'eventuale difformità tra accordo e decisione e l'applicazione di una pena illegale.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.