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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06445/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo censurava soltanto il merito dell'apprezzamento probatorio e non indicava vizi deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'imputata non prospetta un vizio specifico di legittimità, ma si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, alternativa e contrapposta a quella recepita dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell'imputata con motivazione ritenuta dalla Cassazione adeguata, logica e priva di contraddizioni; il ricorso riproponeva sostanzialmente le stesse questioni di merito già esaminate e disattese nei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama, in termini generali, i limiti del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione delle prove né un controllo di merito sulla tenuta del ragionamento decisorio mediante confronto con modelli argomentativi alternativi.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Viene richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né saggiare la motivazione confrontandola con ragionamenti estranei al decisum.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una rilettura alternativa delle prove e dei fatti, senza denunciare un vero vizio di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito né effettuare un controllo di merito mascherato sulla motivazione.
  • Una motivazione di appello che abbia affrontato puntualmente le questioni dedotte e sia logicamente coerente è insindacabile in cassazione se il ricorso si risolve nella reiterazione delle medesime censure di fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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