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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05381/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare, lamentava che il giudice di appello non avesse adeguatamente motivato il diniego della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, formulata in appello, consistente nello svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, previa esclusione dell'aggravante dell'aver cagionato un sinistro stradale in stato di ebbrezza. La difesa sosteneva dunque che la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante ostativa al beneficio fosse insufficiente o mancante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha osservato che la sentenza impugnata aveva già esaminato in modo congruo e non illogico le deduzioni difensive e aveva adeguatamente accertato la responsabilità dell'imputata per aver provocato un incidente stradale dopo aver assunto un tasso alcolemico pari a 1,94 g/l. Poiché la circostanza aggravante dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, era stata ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio, essa comportava ex lege l'esclusione dell'accesso alla misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità prevista dal comma 9-bis del medesimo articolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S., comma 9-bis

    prevede la misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ma nega l'accesso quando ricorre la circostanza aggravante ostativa prevista dal comma 2-bis.

  • art. 186 C.d.S., comma 2-bis

    circostanza aggravante dell'aver causato un incidente stradale in stato di ebbrezza; la sua sussistenza esclude ex lege l'applicazione dei lavori di pubblica utilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia esaminato le deduzioni difensive con argomentazione congrua, logica e specifica, anche se la parte ricorrente si limiti a riproporre le stesse censure senza confrontarsi realmente con la motivazione di merito.
  • La circostanza aggravante dell'avere causato un sinistro stradale in stato di ebbrezza alcolica integra un ostacolo legale all'ammissione ai lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186 C.d.S., comma 9-bis.
  • Ai fini dell'esclusione della misura sostitutiva, è sufficiente l'accertamento pieno della responsabilità per la causazione del sinistro quale conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione alcolica, ove il giudice di merito abbia fornito motivazione non illogica e rispettosa del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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