Cassazione Penale, Ordinanza n. 20314/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate o comunque già adeguatamente disattese le censure sull'elemento soggettivo del reato, sulla particolare tenuità del fatto, sulle attenuanti generiche e sulla sostituzione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. L'imputato deduceva: 1) l'erronea applicazione della fattispecie di evasione per difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'allontanamento sarebbe stato determinato da un irresistibile impulso a procurarsi sostanze stupefacenti, tale da annullare la capacità di intendere e di volere; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non avrebbero potuto essere negate solo per la presenza di precedenti penali, con conseguente eccessività della pena; 4) il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena. La Corte di cassazione osservava che tutte le censure riproducevano questioni già congruamente disattese dal giudice d'appello e che, quanto al primo motivo, il verbale di arresto dava conto di un soggetto sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, ma la perizia del consulente, non contestata dalla difesa, escludeva che tale condizione avesse inciso sulla capacità di intendere e di volere. Quanto ai motivi residui, la Corte valorizzava i numerosi precedenti penali, ritenuti indice di una chiara inclinazione a delinquere, escludendo così la meritevolezza della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena.
Norme richiamate
norma incriminatrice dell'evasione dal luogo degli arresti domiciliari, oggetto della conferma di condanna
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile nel caso concreto
le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali e della valutazione negativa sulla personalità del reo
richiamato implicitamente ai fini della valutazione della pena e della meritevolezza delle attenuanti, in relazione ai precedenti penali
il riferimento testuale della sentenza al reato di evasione conferma il titolo di imputazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già specificamente esaminate e disattese dalla corte territoriale, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- Ai fini del reato di evasione, l'asserita alterazione da alcol o stupefacenti non esclude di per sé l'elemento soggettivo: occorre una concreta e provata compromissione della capacità di intendere e di volere, non desumibile automaticamente dallo stato di ebbrezza o di intossicazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il quadro complessivo del reo, desumibile anche dai precedenti penali, esprima una spiccata propensione a delinquere e renda non compatibile il riconoscimento del beneficio.
- Le circostanze attenuanti generiche e la sostituzione della pena costituiscono valutazioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o omissione di motivazione, non per la mera contrapposizione di una diversa valutazione difensiva.
- La presenza di numerosi precedenti penali può legittimare il giudizio negativo sulla meritevolezza dei benefici premiali e sul trattamento sanzionatorio richiesto dalla difesa.
Come è indicizzato
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