Cassazione Penale, Sentenza n. 20611/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto per omessa declaratoria di prescrizione anche con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta documentale relativi alla società Novo Fer S.r.l.: sostenendo che, avendo la Corte di cassazione ritenuto omesso l'esame di un motivo di appello e avendo dichiarato la prescrizione per la bancarotta della Erroi Servizi e Costruzioni S.r.l. (fallita il 3/7/2009), avrebbe dovuto analogamente dichiarare la prescrizione per i reati relativi al fallimento della Novo Fer S.r.l. la cui dichiarazione di fallimento è del 31/07/2009. Il ricorrente richiamava i calcoli temporali per dimostrare che anche per la Novo Fer si sarebbe dovuta pronunciare la prescrizione.
La decisione
Il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di cassazione avesse correttamente distinto le due posizioni: il motivo relativo alla bancarotta documentale è stato ritenuto infondato (per la Novo Fer non è stata dichiarata prescrizione perché la data di fallimento è successiva) e, in base ai termini ordinari di prescrizione e ai giorni di sospensione computati (anni 12 e mesi 6 più 228 giorni), il termine di prescrizione per il reato relativo alla Novo Fer sarebbe scaduto il 16/09/2022, quindi dopo l'udienza del 9/09/2022. Perciò non sussisteva alcun errore di fatto nella mancata declaratoria di prescrizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario è limitato all'allegazione di un errore di fatto manifesto; non consente di sindacare valutazioni giuridiche o di merito non costituenti errore di fatto
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di prescrivere il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per denunciare errori di fatto evidenti e non per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito; le censure devono essere circostanziate e dimostrare l'errore materiale o di fatto.
- La prescrizione va calcolata distintamente per ogni fatto-reato in relazione alla data essenziale (qui: dichiarazione di fallimento) che determina il dies a quo; differenze anche di pochi giorni possono incidere sull'eventuale estinzione del reato per prescrizione.
- Nella determinazione del termine prescrizionale occorre tener conto non solo del termine ordinario ma anche dei giorni di sospensione computati (es. periodi di sospensione specificati nella motivazione), e la scadenza effettiva va confrontata con la data dell'udienza o della pronuncia rilevante.
- Se la prescrizione non è maturata alla data della decisione impugnata, il giudice non può dichiararla d'ufficio in base a decisioni riferite ad altri fatti; è necessario che i presupposti temporali coincidano.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è consigliabile verificare scrupolosamente la fondatezza fattuale e temporale prima di proporre il rimedio straordinario.
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