Cassazione Civile, Ordinanza n. 37334/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché le parti avevano concordato anche sulle spese del giudizio di legittimità, la Corte non ha pronunciato alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente pubblico aveva impugnato, prima davanti al T.a.r. e poi in appello al Consiglio di Stato, il comunicato dell'ISTAT che lo aveva incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione limitatamente ai motivi inerenti alla giurisdizione, deducendo eccesso di potere giurisdizionale per contrasto con le pronunce interpretative della Corte di giustizia UE e per violazione del regolamento SEC95, degli artt. 4-5 TFUE, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 24 Cost. Prima dell'adunanza, tuttavia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Richiamato come base del ricorso per cassazione nei soli casi di motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato quale norma processuale che consente il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
Richiamato quale ulteriore base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Reg. n. 2223/96/CE (SEC95)
Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta violazione del quadro europeo sulla classificazione delle amministrazioni pubbliche.
artt. 4-5 TFUE
Invocati dalla parte ricorrente nel quadro della censura di contrasto con il diritto dell'Unione europea.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta lesione della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 24 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e tutela giurisdizionale.
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.
La Corte lo applica per la disciplina della rinuncia e per escludere statuizioni sulle spese in ragione dell'accordo tra le parti.
Richiamato per affermare che, essendo intervenuto accordo tra le parti, nulla va disposto sulle spese.
art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196
Criterio normativo richiamato nel provvedimento amministrativo dell'ISTAT impugnato, relativo all'individuazione delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- Se le parti raggiungono un accordo anche sulle spese del giudizio di legittimità, la Corte non deve provvedere sulle spese.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure, incluse quelle inerenti alla giurisdizione o al contrasto con il diritto dell'Unione.
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