Sentenza del 23/06/2020 n. 1837 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi - Motivazione - Mero richiamo alla dichiarazione - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la sufficienza della motivazione della cartella emessa a seguito della liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La questione riguarda in particolare se la cartella debba illustrare autonomamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa quando l'imposta è liquidata sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi e sono richiesti interessi o sovrattasse per ritardato od omesso pagamento.
La decisione
È stato ritenuto sufficiente il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente. Pur dovendo la cartella essere motivata, essa può richiamare la dichiarazione quando la liquidazione si limita ai dati forniti dal contribuente o riguarda interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento: in tali ipotesi il contribuente conosce già i presupposti della pretesa. La massima fornita non specifica gli importi, la data della cartella, il giudice, il grado della decisione né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
nel caso tuttavia di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima
Nella liquidazione ex art. 36-bis, se la pretesa deriva dai dati dichiarati dal contribuente o concerne interessi e sovrattasse per omesso o ritardato pagamento, la cartella soddisfa l'obbligo di motivazione richiamando la dichiarazione, poiché il contribuente conosce già gli elementi fondanti la richiesta.
Art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997
La disposizione è riportata tra i riferimenti normativi, ma la massima fornita non espone un'applicazione o un'interpretazione specifica della norma.
Massime di principio
- La cartella derivante da una liquidazione basata sui dati dichiarati dal contribuente può essere motivata mediante il semplice richiamo alla dichiarazione, se non introduce elementi di pretesa ulteriori o diversi da quelli già conoscibili.
- La sufficienza del richiamo non elimina in generale l'obbligo di motivare la cartella: il principio dipende dal fatto che il contribuente conosca già i presupposti fattuali e giuridici della richiesta.
- Anche per interessi e sovrattasse riferiti a ritardato od omesso pagamento, il richiamo alla dichiarazione può bastare secondo la massima, quando la pretesa sia già conoscibile dal contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 115 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 120 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Latina
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →