Cassazione Penale, Ordinanza n. 26310/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze non rientravano tra i motivi di impugnazione ammessi contro la sentenza di patteggiamento. In applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la declaratoria è stata resa senza formalità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Treviso emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Dal testo emerge che le censure formulate non riguardavano motivi specifici consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè non investivano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente
delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; sono ammissibili solo censure su volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
Cassa delle ammende
il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Le doglianze che non attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza non possono essere esaminate nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata anche in considerazione del coefficiente di colpa rilevato.
Come è indicizzato
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