Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17083/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, proponendo tre motivi di ricorso. I primi due contestavano la ritenuta insussistenza degli elementi oggettivi del reato rispettivamente con riferimento a Pagone e a De Giosa; il terzo motivo contestava l'esclusione del dolo proprio (elemento soggettivo) in capo a entrambi gli imputati. In sostanza il ricorso mirava a dimostrare errori nella valutazione degli elementi costitutivi della resistenza contestata ai sensi dell'art. 337 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, oltre ad escludere la sussistenza dei fatti, avesse comunque, in via subordinata, motivato l'assoluzione anche sulla base di una scriminante riferita all'art. 393 bis c.p. Tale motivo alternativo era idoneo, da solo, a sostenere l'assoluzione. Poiché la Procura non ha sollevato osservazioni specifiche e mirate rispetto a questa parte decisiva della decisione, il ricorso è risultato aspecifico e inammissibile e l'assoluzione è pertanto confermata. Decisione del 19/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Indicato nel ricorso come la norma in relazione alla quale è stata mossa la contestazione (la Procura ha censurato la decisione del Tribunale in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi del reato richiamando tale articolo).

  • art. 393 bis cod. pen.

    La sentenza impugnata ha, in via subordinata, ritenuto che le condotte contestate fossero scriminate ai sensi di questa norma; tale argomentazione, sebbene alternativa, è stata considerata dalla Corte sufficiente da sola a sostenere l'assoluzione e non è stata contestata dalla Procura, rendendo inammissibile il ricorso.

  • Reati contestati: resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio

    Il Tribunale ha assolto gli imputati ritenendo non sussistenti i fatti costitutivi di tali reati e/o individuando una scriminante; la Procura ha impugnato tale valutazione ma non ha contestato la parte decisiva fondata sulla scriminante.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata fonda l'assoluzione su più motivi alternativi e il ricorrente non contesta specificamente il motivo decisivo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
  • Quando la decisione di merito contempla una scriminante (causa di giustificazione) che da sola è idonea a giustificare l'assoluzione, il gravame deve mirare a confutare espressamente quella valutazione per incidere sul risultato.
  • Le doglianze che riguardano la sussistenza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato devono essere formulate con precisione in cassazione; censure generiche o non dirette al punto decisivo della motivazione rischiano l'inammissibilità.
  • Nel dubbio tra diverse argomentazioni poste a fondamento dell'assoluzione, il giudice di legittimità valorizza la motivazione decisiva non contestata e tutela la stabilità della decisione di assoluzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.