Cassazione Penale, Sentenza n. 6979/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa motivazione circa l'applicazione dell'art. 131-bis e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria affinché si pronunci specificamente sulla richiesta di non punibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sylla era stato condannato per ricettazione e detenzione ai fini di vendita di merce con marchio contraffatto. In appello la difesa aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invocando la particolare tenuità del fatto in ragione del modesto valore commerciale dei capi contraffatti e la personalità dell'imputato (incensuratezza). La Corte territoriale ha ricondotto la ricettazione alla fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. ma ha omesso di decidere sulla sollecitata applicazione dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha ritenuto la condotta integrativa della ricettazione riconducibile alla fattispecie del quarto comma dell'art. 648 per il modesto valore dei beni; tale inquadramento è rilevante ai fini della valutazione della gravità del fatto.
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rilevato che la richiesta difensiva circa l'applicazione di questa causa non è stata esaminata né motivatamente respinta, e ciò ha determinato l'annullamento parziale con rinvio.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000; Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019)
Giurisprudenza consolidata che impone al giudice di merito di affrontare esplicitamente le richieste difensive concernenti l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; l'omessa decisione su tali richieste vizia la motivazione e comporta annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare espressamente ogni istanza difensiva rilevante, inclusa la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis; l'omessa valutazione è vizio sanabile solo con annullamento e rinvio.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis vanno valutati sia gli elementi oggettivi (valore e tenuità del bene) sia quelli soggettivi (personalità dell'autore, ad esempio incensuratezza); entrambi possono giustificare la non punibilità se la tenuità è complessiva.
- La ricostruzione della fattispecie (es. riconducibilità della ricettazione al quarto comma dell'art. 648) incide sulla valutazione della gravità e quindi sull'idoneità a escludere la punibilità per tenuità.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare il modesto valore dei beni e la situazione personale dell'imputato nella fase di appello per sollecitare concretamente l'applicazione dell'art. 131-bis.
- Se il giudice di merito riconosce fattispecie meno gravi ma non decide sulla non punibilità invocata, la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale con rinvio in Cassazione per omessa motivazione.
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