Sentenza del 16/12/2015 n. 5457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Contratto di coassicurazione - Clausola di delega - Prestazione accessoria - Esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che le commissioni di delega siano esenti da IVA, in quanto riferite a una prestazione accessoria al contratto di coassicurazione e soggetta allo stesso regime fiscale della prestazione assicurativa principale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni percepite per l'attività svolta in forza di una clausola di delega inserita in un contratto di coassicurazione. Si sostiene che la clausola di delega costituisca una prestazione accessoria e funzionalmente collegata alla prestazione assicurativa principale; pertanto, essa deve seguire la medesima disciplina tributaria del contratto principale.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, d.P.R. 633/1972
Prevede l'esenzione IVA per le operazioni assicurative; tale esenzione è stata ritenuta applicabile anche alle commissioni derivanti dalla clausola di delega, in quanto prestazione accessoria all'attività assicurativa.
Stabilisce il principio secondo cui le prestazioni accessorie seguono il trattamento IVA della prestazione principale, quando sono rese dal medesimo soggetto e sono funzionalmente collegate a quest'ultima.
Massime di principio
- Quando una prestazione è strettamente funzionale e accessoria rispetto a una prestazione principale esente da IVA, può seguirne il medesimo regime fiscale.
- Nel settore assicurativo, le attività svolte in esecuzione di una clausola di delega possono essere considerate parte integrante del rapporto di coassicurazione, anziché servizi autonomi imponibili.
- Per stabilire il trattamento IVA occorre verificare il collegamento funzionale tra le prestazioni, la loro natura effettiva e il fatto che siano rese nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale.
- La sola denominazione attribuita a un compenso non è decisiva: commissioni o corrispettivi devono essere valutati in base alla funzione concretamente svolta e al rapporto con la prestazione principale.
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