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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32471/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 7.2.2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna per abusi edilizi del Tribunale di Torre del Greco (pronunciata il 25.3.1998 e divenuta irrevocabile il 25.5.1998). Accardo deduceva che per le opere oggetto della condanna era pendente (e in parte proposta) domanda di condono (domanda presentata il 31.10.1986 ai sensi della L.47/1985 e ulteriori istanze del 17.2.1995 ai sensi dell'art.39 L.724/1994 presentate dai figli), e che solo gli ampliamenti successivi dovevano essere demoliti, non il manufatto originario per il quale non sarebbe mai stato accertato giudizialmente lo stato di abusività. Contestava inoltre la conclusione della CTU, ritenendo errato che la domanda di condono fosse improcedibile e che l'ordine di demolizione potesse estendersi all'intero edificio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di condanna esecutiva descrivesse l'intero manufatto (133 mq, terrazzo di 52 mq e due vani sottostanti) quale opera abusiva e che le opere di ampliamento costruite nel 2017 sono parte integrante del medesimo immobile; pertanto non è possibile eseguire la demolizione delle sole parti indicate nel titolo esecutivo senza procedere anche all'abbattimento delle porzioni che ne costituiscono parte integrante. La Corte ha inoltre precisato che questioni relative alla preesistenza lecita di parti dell'immobile dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione e non possono essere rimesse in discussione in sede di incidente di esecuzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Ha confermato l'improcedibilità delle domande di condono e il rigetto delle istanze del 1995, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 47/1985 (condono edilizio)

    La Corte rileva che la domanda di condono presentata ai sensi della L.47/1985, se non idonea o resa improcedibile dalle modifiche intervenute successivamente, non sospende né impedisce l'esecuzione di un ordine di demolizione derivante da sentenza passata in giudicato; inoltre l'eventuale esistenza di vizi o preesistenze doveva essere dedotta nel giudizio principale.

  • Legge 724/1994, art.39 (istituiva procedure di sanatoria/condono)

    Le istanze di sanatoria presentate ai sensi dell'art.39, quando sia accertata l'ultimazione delle opere in epoca successiva ai termini utili per la sanatoria, risultano rigettate e non in grado di impedire la demolizione disposta con titolo esecutivo.

  • Codice di procedura penale, art.616 (spese per il ricorso incidentale)

    Articolo applicato per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso incidentale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio sul limite dell'incidente di esecuzione)

    Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580

    Emerge il principio secondo cui l'incidente di esecuzione è limitato al controllo dell'esistenza e della legittimità del titolo esecutivo: non è consentito, in sede incidentale, rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che potevano e dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione e che sono divenute incontestabili con il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • In sede di incidente di esecuzione non è possibile riesaminare fatti o questioni che erano deducibili nel giudizio di cognizione e che sono ormai coperti dal passaggio in giudicato della sentenza: tali contestazioni vanno proposte nel processo principale.
  • Se ampliamenti successivi sono fisicamente integrati nel manufatto condannato, la demolizione delle parti indicate nel titolo esecutivo può comportare l'abbattimento dell'intero corpo di fabbrica, perché non sempre è tecnicamente possibile separare le porzioni.
  • La mera esistenza di domande di condono pendenti non sospende automaticamente l'esecuzione di un ordine di demolizione derivante da sentenza passata in giudicato; l'eventuale procedibilità del condono va valutata concretamente e può risultare preclusa dalle modifiche intervenute.
  • Per opporsi efficacemente all'esecuzione occorre un titolo idoneo (es. sospensione o riesame nel giudizio di merito); eccezioni relative alla legittimità del titolo esecutivo devono focalizzarsi su vizi formali dell'atto esecutivo, non su fatti già definiti dalla sentenza.
  • La consulenza tecnica d'ufficio che accerta l'integrazione volumetrica delle opere nel corpo principale assume centralità in sede esecutiva: le conclusioni tecniche possono giustificare l'esecuzione unitaria dell'intervento demolitorio.
  • Chi propone un ricorso incidentale che venga rigettato può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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