Cassazione Civile, Ordinanza n. 13829/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per la correzione di un preteso errore materiale contenuto nell'ordinanza di Cassazione n. 29057/2022. Sostenevano che la precedente decisione, pur avendo rigettato il ricorso principale e gran parte di quello incidentale, avesse erroneamente disposto la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma e rimesso al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Secondo i ricorrenti, il rinvio avrebbe dovuto riguardare solo alcuni capi della sentenza di merito, relativi esclusivamente al rapporto tra una delle parti chiamate in causa e la convenuta, mentre i capi concernenti il rapporto tra loro e la parte ricorrente principale sarebbero divenuti definitivi. Una delle controparti ha depositato memoria sostenendo, inoltre, che il giudizio dovesse essere interrotto per il decesso della propria assistita, e in subordine chiedendo l'accoglimento del ricorso originario nei limiti indicati. La Corte ha ritenuto inammissibili tali deduzioni sull'interruzione, affermando che nel giudizio di cassazione, una volta instaurato, non opera l'interruzione per gli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per correzione, osservando che la doglianza non riguardava un mero errore materiale o di trascrizione, ma contestava il contenuto sostanziale della decisione; inoltre, in una causa con chiamata in garanzia e litisconsorzio necessario processuale, l'impugnazione resta soggetta all'art. 331 c.p.c. e tale regime permane anche nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell'errore materiale. Ha escluso sia la possibilità di interrompere il giudizio di cassazione per il dedotto decesso della parte, sia la configurabilità di un errore materiale nella precedente ordinanza, perché la richiesta mirava in realtà a rimettere in discussione la portata del rinvio e la regolazione delle spese, cioè il contenuto decisorio del provvedimento. Non sono state liquidate spese nel procedimento.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, non opera l'istituto dell'interruzione del processo per gli eventi previsti da tali norme.
In presenza di chiamata in garanzia e di litisconsorzio necessario processuale, l'impugnazione è regolata da questa norma; il regime continua a valere anche nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione.
La Corte di cassazione può rimettere al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
La correzione dell'errore materiale è possibile solo per sviste grafiche o di rappresentazione, immediatamente percepibili dal testo, e non per modificare il contenuto sostanziale della decisione.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile soltanto quando vi sia un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua materiale esternazione, rilevabile ictu oculi; non può essere utilizzata per contestare la portata decisoria del provvedimento o per ottenere una diversa regolazione dei capi del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, una volta perfezionata l'instaurazione del contraddittorio con notificazione e deposito del ricorso, non trovano applicazione le regole dell'interruzione per morte o altri eventi soggettivi previsti per il processo di merito.
- In presenza di chiamata in garanzia e di litisconsorzio necessario processuale, l'impugnazione deve essere proposta e trattata nei confronti di tutti i soggetti interessati, e tale esigenza permane anche nella fase di rinvio dopo la cassazione.
- La rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, quando disposta dalla Corte, costituisce una scelta decisoria e non un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
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