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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08982/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due coimputati condannati per truffa, che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Un primo ricorrente ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; per entrambi è stato dedotto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; inoltre entrambi hanno contestato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto al minimo edittale. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito aveva valorizzato precedenti penali specifici, l'abitualità nel commettere truffe, le modalità organizzate e particolarmente insidiose della condotta e la pericolosità desumibile dai precedenti, sicché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza di precedenti penali specifici e di una condotta sintomatica di abitualità nel commettere truffe; non è necessaria una formale dichiarazione di delinquenza abituale per escludere l'istituto.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione di merito sia coerente e conforme ai principi giurisprudenziali, senza vizi evidenti.

  • art. 131-bis cod.pen.

    Richiamato in relazione alla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia accertato precedenti specifici e un concreto indice di abitualità nella commissione di reati della stessa specie.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità non è necessaria una formale dichiarazione di delinquenza abituale, essendo sufficiente che dagli elementi di fatto emerga un'abitudine criminosa.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o infondata quando non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata e la motivazione di merito risulti congrua.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; in difetto, è generica e non può trovare accoglimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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