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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02059/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, ha compensato integralmente le spese e ha ordinato al Conservatore dell'Ufficio provinciale del territorio di Oristano la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio, con esonero da responsabilità. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia, originata da un giudizio civile nel quale era stata trascritta la citazione introduttiva presso l'Ufficio provinciale del territorio di Oristano, è giunta in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari. In pendenza del ricorso, i difensori di entrambe le parti hanno depositato istanze conformi chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La Corte ha quindi verificato che tali dichiarazioni provenissero da difensori muniti di procura speciale idonea anche alla rinuncia agli atti e ha preso atto della sopravvenuta definizione transattiva del conflitto.

Norme richiamate

  • art. 2668 c.c.

    la Corte richiama il potere di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a seguito della definizione della lite, in presenza dei presupposti processuali e sostanziali ricavati dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti nella specie.

Massime di principio

  • La sopravvenuta transazione della controversia, quando sia formalmente portata a conoscenza del giudice da difensori muniti di procura speciale idonea, determina la cessazione della materia del contendere e comporta la definizione del ricorso senza esame del merito.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che trovi fondamento nel giudizio definito.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite quando la definizione della controversia è intervenuta per accordo delle parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando non risultino integrati i presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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