Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17560/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducevano molteplici censure: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto al delitto di maltrattamenti in famiglia, sostenendo che la relazione fosse una mera frequentazione e non una convivenza; 2) travisamento ed errore di qualificazione giuridica in relazione alla violenza sessuale (la persona offesa in dibattimento aveva ritrattato e negato la violenza); 3) contestazione dell'attendibilita' della persona offesa per ritrattazione ed eterodirezione delle dichiarazioni; 4) censura sulla ritenuta recidiva infraquinquennale; 5) contestazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza anziche' prevalenza; 6) doglianza sugli aumenti di pena per continuazione ritenuti ingiustificati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione principale: esistenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello formano un unicum motivazionale) e mancato confronto puntuale dei ricorrenti con le argomentazioni integrate delle due sentenze, con conseguente carenza di specificita' nei motivi di cassazione. Sul merito la Corte ha ritenuto che: 1) il travisamento della prova non era dimostrato in termini macroscopici o manifesti; 2) la credibilita' della persona offesa e' stata adeguatamente valutata e supportata da riscontri estrinseci (referto medico, dichiarazioni della sorella, messaggi minatori), nonostante la ritrattazione; 3) la convivenza e' stata logicamente descritta come "frazione ma costante" (dormiva fino a cinque giorni a settimana) e la prospettiva di stabilita' giustifica l'applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia; 4) la recidiva infraquinquennale e' stata adeguatamente motivata in relazione alla continuita' criminosa e alla maggiore pericolosita'; 5) il bilanciamento delle attenuanti generiche non richiedeva maggior specificazione in assenza di richiesta puntuale; 6) gli aumenti per continuazione sono stati calcolati distintamente e contenuti, prossimi ai minimi edittali, con sufficiente richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen. Conseguenze pratiche: inammissibilita' dei ricorsi, condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per ciascun ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione; la Corte richiama l'obbligo di individuare il reato-base e di calcolare l'aumento per ciascun reato satellite (visione multifocale), che nel caso e' stato applicato con incrementi distinti e contenuti

  • art. 572 cod. pen.

    Norma tra quelle contestate (reati contro la persona); la sentenza valuta i fatti alla luce delle fattispecie contestate e della prova raccolta

  • art. 612-bis cod. pen.

    Riferita tra le imputazioni; la Corte valuta l'insieme delle condotte denunciate nel compendio probatorio

  • art. 609-bis e 609-ter cod. pen.

    Norme sulla violenza sessuale e reati connessi; la Corte ritiene che la valutazione della vittima e i riscontri oggettivi giustifichino la qualificazione del fatto

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Riferiti come reati di lesioni; utilizzati come parte del quadro probatorio e per la determinazione della pena

  • art. 624 e 646 cod. pen.

    Delitti contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita) inseriti nel compendio accusatorio e valutati nella quantificazione della pena e nella continuazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione della prova dichiarativa; la Corte sottolinea l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella valutazione dell'attendibilita' delle dichiarazioni

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Attinente alla ritrattazione; la sentenza ricorda che il giudice di merito puo' valorizzare o meno la ritrattazione dopo valutazione complessiva e confronto con riscontri

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Stabiliscono i requisiti di motivazione e di specificita' del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per mancato confronto puntuale con le motivazioni di merito

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte richiama l'obbligo di motivazione specifica sul nesso tra precedenti e nuovo reato e accetta la valutazione della Corte territoriale circa la maggiore pericolosita' e la prosecuzione criminosa

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato come parametro di riferimento per la quantificazione e per giustificare, in riferimento ai limiti, l'entita' della pena comminata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilita'; applicata per condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Richiama l'osservanza della tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • La "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado che formano un unico complesso motivazionale) rende ammissibile il ricorso per cassazione solo se il ricorrente si confronta puntualmente con entrambe le motivazioni; la mera ripetizione del motivo d'appello e' causa di inammissibilita'.
  • Il vizio di travisamento della prova puo' essere dedotto in Cassazione solo se la discrepanza tra il senso intrinseco della dichiarazione e la valutazione del giudice e' macroscopica e manifesta, tale da disarticolare il ragionamento probatorio.
  • La valutazione dell'attendibilita' della persona offesa e delle ritrattazioni appartiene al giudice di merito e puo' essere confermata in Cassazione quando sussistono riscontri estrinseci e una motivazione complessiva coerente; la sola ritrattazione in dibattimento non obbliga all'assoluzione se vi sono elementi di riscontro.
  • La nozione di "convivenza" ai fini del reato di maltrattamenti va interpretata restrittivamente ma puo' includere forme di convivenza frazionata se sussiste una prospettiva di stabilita' e aspettative di mutua solidarieta', adeguatamente motivate dai giudici di merito.
  • La dichiarazione di recidiva richiede motivazione specifica che colleghi i precedenti al nuovo reato sotto profili di riprovevolezza e pericolosita'; tuttavia una motivazione succinta puo essere sufficiente se dal contesto emerge la prosecuzione del processo delinquenziale.
  • In tema di continuazione e calcolo degli aumenti di pena, il giudice deve determinare separatamente la pena per il reato base e gli aumenti per i reati satellite; un richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen. puo' essere sufficiente quando la pena complessiva sia prossima al minimo edittale, mentre scostamenti piu' ampi richiedono motivazione piu' analitica.
  • Le contestazioni formali in Cassazione relative a bilanciamenti di circostanze eterogenee (es. equivalenza vs prevalenza delle attenuanti) sono inammissibili se il ricorrente non indica con precisione quali elementi concreti giustificherebbero una diversa valutazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.