Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza di cassazione n. 8849/2025, deducendo un errore di fatto consistente nell'avere la Corte considerato la società "intimata" nel giudizio di cassazione originario, nonostante essa non si fosse costituita perché non avrebbe ricevuto la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ex art. 377 c.p.c. La società ha sostenuto che la cancelleria avesse l'obbligo di comunicare tale avviso e che la mancata comunicazione le avesse impedito di depositare controricorso; ha inoltre riferito di essere venuta a conoscenza dell'ordinanza solo a seguito della notifica dell'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. La Corte ha però verificato che il ricorso originario le era stato ritualmente notificato e che non era seguito, nel termine di cui all'art. 370 c.p.c., il deposito del controricorso; pertanto la società non aveva diritto alla comunicazione dell'udienza, riservata alle parti costituite.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'obbligo della cancelleria di comunicare la data dell'udienza di cassazione ex art. 377 c.p.c. riguarda soltanto le parti che, alla data della comunicazione, risultino già costituite mediante tempestivo deposito del controricorso ex art. 370 c.p.c. Poiché la società non si era costituita nel giudizio originario, non sussisteva alcun vizio di comunicazione idoneo a integrare l'errore di fatto dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione può essere proposta per errore di fatto, ma nel caso concreto la censura è stata reputata insussistente perché non vi era alcun errore percettivo della precedente ordinanza.
La comunicazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio da parte della cancelleria è dovuta soltanto nei confronti delle parti costituite nel giudizio di cassazione.
La parte contro la quale è proposto il ricorso per cassazione deve costituirsi mediante controricorso nel termine di quaranta giorni; in mancanza, non ha diritto alla comunicazione dell'udienza prevista dall'art. 377 c.p.c.
Richiamato solo come momento in cui la ricorrente ha affermato di aver avuto conoscenza dell'ordinanza revocanda, senza incidenza sulla decisione.
È richiamato per la riserva del Collegio di depositare l'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell'udienza da parte della cancelleria è dovuta solo alle parti che risultino già costituite; la mera notifica del ricorso, senza tempestivo deposito del controricorso, non fa sorgere il diritto a tale comunicazione.
- L'omessa comunicazione dell'udienza non integra errore di fatto revocatorio se la parte non aveva titolo a riceverla per mancanza di costituzione nel giudizio originario.
- Ai fini della revocazione ex art. 391-bis c.p.c., l'errore dedotto deve essere effettivo e decisivo; non è sufficiente prospettare una irregolarità procedimentale che, in base alle norme applicabili, non era dovuta nei confronti della parte.
- Il termine per costituirsi in cassazione mediante controricorso è funzionale anche all'insorgenza del diritto alle comunicazioni di cancelleria previste per l'udienza camerale.
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