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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12820/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) censura di omessa e insufficiente motivazione e mancata valutazione di documenti (artt.115 e 116 c.p.c.) in relazione alla esclusione dal compendio ereditario dell'immobile di Venezia (Castello 1716), per l'esistenza di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. favorevole a Francesco Brollo (esecutiva e passata in giudicato) che avrebbe trasferito la proprietà; la ricorrente deduce che il giudicato produce l'effetto traslativo anche se la sentenza non è stata trascritta e non rileve il mancato pagamento del saldo da parte dell'acquirente. 2) censura per violazione o falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e ultravitenza: errore nel rigetto della eccezione di sospensione del giudizio per pregiudizialità in presenza di processi pendenti (controparte e questioni testamentarie), sostenendo che tali giudizi non erano estinti e che l'eccezione di estinzione non poteva essere rilevata d'ufficio senza formale eccezione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello ha errato nel non riconoscere che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., passata in giudicato, determina l'effetto traslativo della proprietà e quindi imponeva l'esclusione dell'immobile dal compendio ereditario; ha precisato però che la trascrizione è necessaria non per il prodursi dell'effetto traslativo ma per la sua opponibilità rispetto a trascrizioni successive (art. 2652 n.2 c.c.) e che il mancato pagamento del saldo non impedisce automaticamente l'effetto traslativo, potendo piuttosto rilevare come questione relativa all'esigibilità o alla possibile risoluzione. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte conferma che il giudice può non sospendere il processo se la causa asseritamente pregiudicante è in stato di quiescenza o estinta per mancata riassunzione ai sensi dell'art. 297 c.p.c.; la valutazione di pregiudizialità è di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi gravi. Perciò la sentenza impugnata è cassata nei limiti del primo motivo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame secondo i principi enunciati; decisione sulle spese di cassazione riservata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione delle decisioni; la censura di insufficiente motivazione può fondare cassazione se la decisione non affronta punti decisivi o prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiesto come principio generale sulla motivazione e la valutazione delle prove nel processo civile; omissioni rilevanti possono giustificare la cassazione.

  • art. 2932 c.c.

    Riguarda l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita; la sentenza costitutiva resa ex art. 2932 produce effetto traslativo di proprietà al momento del passaggio in giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Stabilisce che il giudicato vincola le parti e i loro eredi o aventi causa: la sentenza costitutiva vincola anche gli eredi del promittente venditore.

  • art. 2652 n. 2 c.c.

    La trascrizione della sentenza costitutiva serve a renderla opponibile rispetto a trascrizioni/iscrizioni intervenute dopo la domanda; non è necessaria perché il giudicato produca l'effetto traslativo, ma per la prevalenza sulle trascrizioni successive.

  • art. 297 c.p.c.

    Regola l'estinzione per mancata riassunzione nei termini; la mancata riassunzione delle cause asseritamente pregiudicanti consente al giudice di ritenere tali cause non effettivamente pendenti e quindi di non sospendere il processo principale.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione d'ufficio del processo se la decisione dipende dall'esito di altra causa pregiudiziale; la valutazione della pregiudizialità è una valutazione di merito del giudice e non è facilmente sindacabile in cassazione.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata per il procedimento in camera di consiglio (modalità di decisione del ricorso).

Massime di principio

  • La sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., una volta passata in giudicato, determina l'effetto traslativo della proprietà nei confronti delle parti e dei loro eredi: l'immobile non deve essere ricompreso nel compendio ereditario, anche se la sentenza non è stata trascritta.
  • La trascrizione della sentenza ex art. 2932 non è necessaria per il sorgere dell'effetto traslativo ma è necessaria per la sua opponibilità rispetto a trascrizioni o iscrizioni intervenute successivamente (art. 2652 n.2 c.c.).
  • Il mancato pagamento del saldo da parte dell'acquirente indicato nella sentenza costitutiva non costituisce di per sé una condizione sospensiva dell'effetto traslativo; può invece rilevare come questione relativa all'esigibilità del prezzo o alla possibile risoluzione del rapporto, da valutare separatamente.
  • Il giudice del merito può legittimamente non sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. se la presunta causa pregiudicante non è effettivamente pendente o è in quiescenza/exstinta per mancata riassunzione (art. 297 c.p.c.); tale valutazione è di merito e difficilmente censurabile in cassazione se fondata.
  • L'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (valutazione di sentenze pregresse e documenti processuali) può giustificare la cassazione e il rinvio per nuovo esame da parte della Corte d'appello.

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