Cassazione Penale, Ordinanza n. 04361/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva, contestando la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la qualificazione della recidiva come reiterata specifica e infraquinquennale, ma l'aveva comunque applicata in ragione di due precedenti specifici e della loro vicinanza cronologica ai fatti oggetto del processo. La censura mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello sul trattamento sanzionatorio e sull'incidenza dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva investisse una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, poiché la determinazione del giudice d'appello era sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, fondata sui precedenti specifici dell'imputato e sulla loro prossimità temporale ai fatti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
recidiva
La recidiva può essere applicata solo se, nel caso concreto, i precedenti rivelano un effettivo incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo; la sua valutazione è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La valutazione sulla recidiva appartiene al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e idonea a spiegare le ragioni della decisione.
- Ai fini dell'aumento di pena per recidiva, il giudice deve verificare in concreto se i precedenti penali esprimano un effettivo incremento della pericolosità del reo; sono rilevanti, tra gli altri, la vicinanza temporale tra i fatti, la specificità dei precedenti e la continuità delle condotte delittuose.
- Non è deducibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio compiuto dal giudice di appello.
Come è indicizzato
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