Cassazione Penale, Ordinanza n. 29156/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Presidente della Corte di appello di Firenze che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione era stato depositato direttamente presso la Corte di cassazione e non presso l'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato. La questione decisa riguarda quindi la ritualità del deposito del ricorso nel procedimento per il patrocinio a spese dello Stato, trattato secondo le forme del rito penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non depositato presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, come richiesto dalle regole del codice di procedura penale applicabili al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A seguito dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorso per cassazione deve essere depositato secondo le regole del rito penale presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato; il deposito diretto in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
Corte cost. n. 186/2000
L'inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo la ricorrenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del codice di procedura penale quanto alle forme di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se non è depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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