Cassazione Penale, Ordinanza n. 10869/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto riconducibile alla truffa, lamentando: 1) l'insussistenza del raggiro, assumendo che esso fosse riconoscibile e quindi non idoneo a integrare la fattispecie; 2) la mancanza di prova dei pagamenti effettuati dalla persona offesa; 3) l'illegittimità o comunque l'ingiustificatezza delle aggravanti contestate; 4) l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproponevano sostanzialmente le doglianze già svolte in appello e già adeguatamente disattese dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata e contraddittoria la tesi dell'insussistenza del raggiro per la sua asserita riconoscibilità; ha escluso la fondatezza della censura sulla prova dei pagamenti, richiamando l'elencazione contenuta in sentenza; ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza delle aggravanti contestate. Quanto alla pena e al diniego delle attenuanti, ha affermato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione, comunque non ravvisato, poiché la Corte territoriale aveva motivato con riferimento all'entità del danno, ai precedenti, al mancato ristoro e alla mancata resipiscenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.
Richiamato per sottolineare che la determinazione della pena deve avvenire in base ai criteri di gravità del reato e personalità del reo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- La tesi dell'insussistenza del raggiro non può essere accolta quando la motivazione di merito esclude in modo non illogico l'asserita riconoscibilità del artificio o raggiro e valorizza gli elementi probatori acquisiti.
- La doglianza sulla mancanza di prova di singoli esborsi è infondata quando la sentenza impugnata dà conto in modo specifico della relativa documentazione o elencazione probatoria.
- La valutazione circa la sussistenza delle aggravanti è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; in presenza di richiami argomentativi adeguati il controllo di legittimità non può sovrapporsi al merito.
- La determinazione della pena, così come il diniego delle attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il giudice ha dato conto, con motivazione congrua, degli elementi ritenuti rilevanti, quali entità del danno, precedenti, mancato ristoro e assenza di resipiscenza.
Come è indicizzato
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