Sentenza del 02/07/2024 n. 4393 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed Esenzioni - Benefici fiscali "prima casa" - La disponibilità di altro immobile con caratteristiche di abitabilità - Impedimento al riconoscimento del beneficio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione e della sanzione per decadenza dalle agevolazioni "prima casa" con la doglianza che il contribuente risultava già proprietario di un'altra abitazione che, secondo il ricorrente, era però "inidonea" all'uso abitativo (perno del ricorso: l'immobile preposseduto sarebbe oggettivamente e soggettivamente non idoneo, quindi non ostativo al beneficio). L'ufficio aveva revocato le agevolazioni perché l'immobile già posseduto aveva classificazione catastale abitativa e non era stato alienato entro l'anno.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo sussistere l'impossidenza (l'immobile era locato e non idoneo alle esigenze familiari). La Corte di giustizia tributaria d'appello del Lazio, invece, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto che le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente e che, nella formulazione attuale della norma, rileva il solo profilo oggettivo (classificazione catastale di casa di abitazione). Poiché l'immobile posseduto dal contribuente era catastalmente classificato A/2 al momento del rogito, l'agevolazione non spettava; pertanto è stato confermato l'avviso di liquidazione e l'irrogazione della sanzione. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 co. 1 Nota II bis Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986
La norma agevolativa richiede che il richiedente non sia proprietario di "altra casa di abitazione" nel territorio del comune; la Corte interpreta tale requisito in senso oggettivo, facendo riferimento alla classificazione catastale dell'immobile come parametro decisivo.
d.l. n. 155/1993 art. 16
La modificazione normativa intervenuta ha eliminato il requisito esplicito dell'"idoneità" soggettiva dell'immobile; la giurisprudenza interpretativa ritiene che con questa modifica non sia più necessario valutare l'effettivo utilizzo o la soggettiva idoneità dell'immobile posseduto.
Cass. sent. n. 11106/2008
Richiamata in tema di interpretazione restrittiva delle norme agevolative e del principio che le agevolazioni non vanno estese oltre i casi tassativi previsti dalla legge.
Cass. sent. n. 25521/2016
Conferma l'orientamento secondo cui rileva la sola classificazione catastale dell'immobile come abitazione, non il suo uso concreto o la situazione soggettiva del proprietario.
Cass. sent. n. 8429/2018
Puntualizza che l'espressione "casa di abitazione" ha carattere oggettivo e che il parametro di riferimento è la classificazione catastale, escludendo rilievo al concreto utilizzo.
Massime di principio
- Le agevolazioni "prima casa" vanno interpretate in modo restrittivo: il requisito ostativo è la disponibilità, al momento del rogito, di un immobile classificato catastalmente come abitazione nel medesimo comune.
- Non rileva, ai fini dell'impedimento, l'uso concreto dell'immobile (locato, sfittizio, inidoneo per condizioni di fatto) né la situazione soggettiva del contribuente; conta il parametro oggettivo della categoria catastale.
- Per conservare o ottenere l'agevolazione è necessario che l'acquirente non sia titolare della proprietà di altra 'casa di abitazione' con classificazione catastale abitativa nel comune; in alternativa l'immobile preesistente deve essere alienato entro il termine previsto (di norma un anno) per non perderla.
- Possibili linee di difesa del contribuente in casi simili: dimostrare che l'immobile preesistente non ha categoria catastale abitativa (provvedimento di variazione catastale), che l'immobile non esiste più (demolizione formalmente registrata), o che l'immobile è escluso dai presupposti per motivi normativi specifici. Tuttavia tali argomentazioni devono poggiare su documentazione formale e non su valutazioni di fatto sull'uso.
- Prima di acquistare, verificare la categoria catastale dell'immobile già posseduto e considerare la vendita o la voltura catastale nei termini richiesti: le modifiche fattuali o d'uso non sono di per sé determinanti senza adeguata formalizzazione catastale e/o atto di alienazione.
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