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Sentenza

Sentenza del 02/07/2024 n. 506 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria non preceduta dall'impugnazione della prodromica intimazione di pagamento - conseguenze - consolidamento della pretesa tributaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'iscrizione ipotecaria assumendo che le cartelle di pagamento prodromiche non fossero state notificate correttamente (denunciando anche la falsità delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento). L'Agenzia aveva invece notificato successivamente un'intimazione di pagamento fondata su quelle cartelle. Il nodo giuridico era se il contribuente poteva far valere i vizi delle cartelle impugnando il successivo preavviso di iscrizione ipotecaria senza avere impugnato prima l'intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che, avendo il contribuente ricevuto l'intimazione di pagamento e non l'averla impugnata, la pretesa tributaria si era consolidata e i vizi delle cartelle prodromiche (notificazione, querela di falso, eventuale prescrizione) non potevano più essere discussi con l'impugnazione del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e)

    L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile; il contribuente ha l'onere di impugnare tale intimazione per dedurre vizi degli atti prodromici

  • d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Il contribuente deve far valere i vizi di notifica o altri vizi delle cartelle attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento; la mancata impugnazione comporta l'impossibilità di sollevare quegli stessi vizi in sede successiva

  • d.p.r. 602/1973, art. 50, comma 2

    L'intimazione di pagamento (sostituta dell'avviso di mora) è atto che obbliga il contribuente ad impugnare per evitare il consolidamento della pretesa tributaria

  • d.p.r. 602/1973, art. 46 (richiamato storicamente)

    Richiamato per spiegare l'evoluzione dall'avviso di mora all'intimazione di pagamento e il conseguente regime di impugnabilità obbligatoria

  • Cass. Sez. V, n. 31240/2019 (giurisprudenza richiamata)

    Conferma il principio che la mancata impugnazione dell'intimazione cristallizza la pretesa e preclude la rinnovazione delle contestazioni relative alle cartelle prodromiche

  • Cass. Sez. Un., n. 8279/2008 e n. 23832/2007 (richiamate)

    Sostengono la natura e gli effetti dell'intimazione di pagamento dopo le modifiche normative, affermando l'obbligo per il contribuente di impugnarla se intende far valere vizi

  • Cass. Sez. I, n. 7968/1999 (richiamata)

    Conferma che la prescrizione o altri vizi sostanziali portati nelle cartelle devono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione; la mancata deduzione rende tali eccezioni irrilevanti in sede successiva

Massime di principio

  • Se si ricevono cartelle di pagamento seguite da un'intimazione di pagamento, il contribuente deve impugnare l'intimazione per far valere qualsiasi vizio delle cartelle (notifica, autenticità delle sottoscrizioni, prescrizione).
  • La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento provoca il consolidamento (cristallizzazione) della pretesa tributaria e preclude di sollevare in seguito quei medesimi vizi impugnandone atti successivi (es. preavviso di iscrizione ipotecaria), salvo fatti nuovi sopravvenuti all'intimazione.
  • Azioni come la querela di falso sulla notifica delle cartelle diventano irrilevanti se il contribuente non ha dedotto il relativo vizio impugnando l'intimazione di pagamento.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve valutare tempestivamente, alla ricezione dell'intimazione, tutte le possibili eccezioni (notifica, merito, prescrizione) e impugnare quell'atto nei termini; non farlo può comportare perdita definitiva della possibilità di contestare la pretesa.
  • Controllare sempre la sequenza degli atti: vizi antecedenti, se non fatti valere al momento dell'intimazione, non possono essere rilanciati con impugnazioni di atti successivi, salvo che emergano fatti intervenuti dopo l'intimazione stessa.

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