Sentenza del 02/07/2024 n. 504 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMU - mancato riconoscimento delle agevolazioni per i contratti di locazione. - onere delle amministrazioni pubbliche di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 , nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento aveva escluso l'applicazione della diminuzione del 75% della base imponibile prevista per il contratto di locazione, sulla scorta della mancata produzione del contratto di locazione registrato. Il ricorrente ha contestato tale esclusione deducendo, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni (richiamando l'art. 43 del d.P.R. 445/2000 e le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47), e che quindi non può essere il cittadino a dover fornire documenti detenuti da altri enti. In secondo grado si è altresì richiamata giurisprudenza di orientamento (es. sentenza n. 231/2023 della CTR e n. 455/22 della CTP) e sollevate questioni procedurali (art. 112 c.p.c., principio tempus regit actum).
La decisione
La Corte d'appello ha ritenuto l'appello fondato. Ha affermato che le pubbliche amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni e sono tenute ad acquisirli d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 445/2000; in alternativa può essere richiesta al cittadino una dichiarazione sostitutiva di certificazione o un atto di notorietà. Per tali ragioni ha ritenuto illegittimo l'avviso che escludeva l'agevolazione per la sola carenza del contratto registrato e ha accolto integralmente il ricorso di primo grado, riformando la sentenza impugnata. Le spese del doppio grado sono liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge e seguono la soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 43
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni
La norma impone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di reperire direttamente i documenti e le informazioni detenute da altre pubbliche amministrazioni, impedendo quindi all'ente impositore di escludere agevolazioni esclusivamente per la mancata produzione da parte del contribuente di documenti in realtà detenuti da altri enti
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - artt. 46 e 47
Gli artt. 46 e 47 disciplinano rispettivamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e l'atto di notorietà; la decisione riconosce che, in alternativa all'acquisizione d'ufficio, la PA può richiedere tali dichiarazioni al cittadino
art. 112 c.p.c.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per questioni procedurali; la sentenza di merito non si è basata primariamente su questa violazione ma ha considerato il principio sostanziale dell'acquisizione d'ufficio dei documenti
Principio "tempus regit actum"
Richiamato come principio processuale in tema di regole applicabili al tempo del compimento degli atti; non è stato il fulcro della decisione che ha invece motivato l'accoglimento sull'obbligo di acquisizione d'ufficio
Giurisprudenza: Sentenza CTR n. 231/2023
Precedente di merito che conferma l'orientamento secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini documenti detenuti da altre PA e devono procedere all'acquisizione diretta
Giurisprudenza: Sentenza CTP n. 455/2022
Decisione di primo grado citata nelle deduzioni del ricorrente a sostegno della tesi dell'obbligo di acquisizione d'ufficio e dell'illegittimità di negare agevolazioni per la sola mancanza di un documento in possesso di altra PA
Massime di principio
- Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad acquisire d'ufficio i documenti e le informazioni in possesso di altre pubbliche amministrazioni; non possono rifiutare agevolazioni esclusivamente perché il cittadino non presenta un documento detenuto da un altro ente
- Se un documento pubblico (es. contratto di locazione registrato) è presumibilmente detenuto da un'altra PA o da un pubblico registro, l'ente impositore deve attivare l'acquisizione diretta o richiedere al cittadino una dichiarazione sostitutiva o un atto di notorietà
- Il contribuente, in caso di diniego fondato sulla mancata produzione di documenti pubblici, può eccepire l'illegittimità sostenendo l'obbligo della PA di reperire d'ufficio le informazioni, e promuovere ricorso (CTP/CTR) se necessario
- In fase amministrativa è utile: (a) indicare chiaramente nell'istanza dove si trova il documento (es. Agenzia delle Entrate, registro pubblico), (b) allegare eventuali autocertificazioni o atti di notorietà se richiesti, (c) sollecitare formalmente l'amministrazione ad acquisire il documento d'ufficio prima di impugnare
- La presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati (come la CTR/231/2023) rafforza la posizione del contribuente nel contestare il diniego di agevolazioni basato sulla sola carenza documentale
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