Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Modena n. 582/13 (1/6/2017, irrevocabile 17/9/2020) con cui era stato condannato per reati previsti dagli artt. 81 cpv., 337, 582, 585, 577 n.4 e 61 n.2 c.p. (pena sei mesi). In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. e alla presunta ignoranza del processo da parte dell'imputato, richiamando la giurisprudenza di Sez. U (Ismail). Il difensore sosteneva che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio e che il legale aveva seguito il procedimento in tutti i gradi, senza però riuscire a contattare l'assistito nonostante plurimi tentativi documentati. Il Procuratore generale ha osservato che la procura speciale rilasciata all'avvocato era stata conferita solo per proporre l'istanza di rescissione e non per proporre il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, poiché mancava la procura speciale autenticata per proporre il ricorso per cassazione (la procura rilasciata il 9/12/2020 era limitata all'istanza di rescissione). Sono state confermate le linee giurisprudenziali secondo cui, per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., è necessaria la procura speciale, per il rinvio all'art. 640 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata come norma collegata alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva del ricorrente/del difensore che non è munito di procura speciale
Norma sulla rescissione del giudicato; la pronuncia sottolinea il richiamo all'art. 640 c.p.p. e ne ricava l'obbligo della procura speciale per proporre ricorso per cassazione in questa materia
Prevede, in tema di revisione (richiamata per analogia dalla disciplina della rescissione), la necessità che il difensore sia munito di procura speciale per proporre il ricorso per cassazione; principio applicato anche al ricorso incidentale ex art. 629-bis
Riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato nel processo; la censura difensiva rimane valutata sul piano sostanziale ma è risultata pretermessa a causa del difetto procedurale (mancanza di procura speciale)
Massime di principio
- In materia di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. il ricorso per cassazione richiede che il difensore sia munito di procura speciale autenticata; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.
- La procura limitata a una specifica istanza (ad es. la presentazione della domanda di rescissione) non abilita automaticamente il difensore a proporre successivi ricorsi per cassazione; è necessario verificare espressamente il contenuto e la portata della procura conferita.
- La documentazione di tentativi di contatto tra difensore e assistito (o l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio) non supplisce all'assenza della procura speciale quando la legge richiede espressamente tale atto per la legittimazione a proporre ricorso in cassazione.
- Le questioni sostanziali sollevate con il ricorso (es. violazioni processuali relative alla dichiarazione di assenza) possono rimanere inappagate se vengono superate da vizi formali di legittimazione; quindi è cruciale curare le formalità di rappresentanza prima di impugnare.
- Se il difensore non riesce a ottenere la firma del cliente o la procura speciale, è opportuno valutare alternative procedurali (richiesta di rinvio, integrazione di procura prima della delibazione, o istanze urgenti al giudice) per non pregiudicare l'impugnazione.
- La mancata osservanza dei requisiti formali per la proposizione del ricorso può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →