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Ordinanza

Ordinanza n. 1183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 481/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 481/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania n. 481/2026 e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Hanno sostenuto di essere penalizzati da una situazione di “limbo” burocratico conseguente al provvedimento oggetto del giudizio, situazione che ostacolerebbe ulteriori opportunità e prospettive lavorative. Il testo non espone gli ulteriori motivi di appello né il contenuto specifico del provvedimento amministrativo originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e non ha disposto la sospensione sostanziale della sentenza. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato dagli appellanti potesse essere adeguatamente fronteggiato, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mediante la sollecita definizione del merito. Ha quindi accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 1° ottobre 2026. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello, senza ulteriore interpretazione esplicitata nel testo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di assicurare la tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto l’istanza è stata accolta esclusivamente a tale fine, senza sospensione dell’efficacia dell’atto o della sentenza.

Massime di principio

  • Quando il pregiudizio cautelare prospettato dalla parte può essere adeguatamente neutralizzato mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando rapidamente l’udienza pubblica senza adottare una sospensione sostanziale.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, la fissazione sollecita dell’udienza di merito può costituire una misura sufficiente di tutela quando la situazione lamentata incide su opportunità e prospettive lavorative, ma non richiede — secondo il giudice — la sospensione immediata dell’efficacia della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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