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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18993/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Morelli impugnava la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che lo aveva confermato colpevole di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto all'utilizzabilità e al valore probatorio delle dichiarazioni della parte offesa (Bighencomer), sostenendo che quest'ultima potesse essere indiziata per un reato di stupefacenti e che mancassero riscontri idonei; 2) mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62 n.4 c.p.), deducendo che la collana non fosse provata d'oro e dunque di modesto valore; 3) contestazione della ricorrenza della recidiva (art. 99 c.p.) e carenza motivazionale sull'accertamento dei precedenti; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per assenza di valutazione positiva delle circostanze favorevoli e per la mancata considerazione del ruolo presumibilmente subalterno del ricorrente rispetto al correo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto aspecifica la doglianza: la difesa non ha illustrato l'incidenza che l'eventuale esclusione delle dichiarazioni della parte offesa avrebbe avuto sulla prova di resistenza; inoltre la Corte territoriale ha motivato congruamente che la persona offesa poteva essere valutata come testimone e che sono presenti riscontri (ammissioni dell'imputato, testimonianze, riprese video, ritrovamento di una ciabatta compatibile, lesioni sulla vittima) che rafforzano la versione accusatoria. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: per l'attenuante del danno di speciale tenuità nella rapina va valutato anche il pregiudizio alla persona offesa oltre al valore del bene, elemento su cui il ricorrente non ha argomentato. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza perché la Corte d'Appello ha adeguatamente richiamato precedenti penali recenti e specifici, giustificando la recidiva come indice di maggiore pericolosità. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza: la difesa non aveva specificato fatti a sostegno delle attenuanti generiche e il richiamo giudiziale all'assenza di elementi positivi è sufficiente a motivare il diniego. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, se il dichiarante può assumere la veste di imputato o di persona sottoposta ad indagini collegabili, le sue dichiarazioni richiedono riscontri; tuttavia il giudice di merito può verificare la qualità sostanziale del dichiarante e, se la veste di testimone si conferma, le dichiarazioni possono essere valutate insieme ad altri riscontri. Inoltre la Cassazione ricorda che il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione della prova sulla prova di resistenza, pena l'inammissibilità per aspecificità.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alla forma di acquisizione della dichiarazione della parte offesa; la Corte territoriale ha valutato la non necessaria applicazione formale delle garanzie previste dall'art. 210 allorché non sussistano collegamenti processuali che impongano la diversa veste giuridica.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Citato quale ipotetico reato di spaccio che la difesa riteneva ascrivibile alla parte offesa; la Corte osserva che non risultano atti che dimostrino l'effettiva posizione di indagato della parte offesa, quindi l'eventuale vincolo non sussisteva.

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    La Corte ha interpretato tale attenuante alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Nafi), affermando che per la rapina non è decisivo solo il modesto valore del bene sottratto ma anche l'entità del danno alla persona; sulla base di ciò l'attenuante non è stata riconosciuta vista l'assenza di argomentazioni in tal senso.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferito alla recidiva: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'applicazione richiamando precedenti penali recenti e specifici che giustificano l'accertamento della recidiva come indice di maggiore pericolosità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'onere probatorio del richiedente richiede la specificazione delle circostanze di fatto; in loro assenza il richiamo all'assenza di elementi positivi è sufficiente a motivare il diniego.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione all'ammenda assegnata alla cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha disposto il versamento di una somma equitativa di 3.000 euro, ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa d'inammissibilità ma comunque applicabile la sanzione equitativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre sezioni)

    es. Sez. U. n. 42124 del 27/06/2024 e altre pronunce richiamate

    La sentenza richiama orientamenti consolidati sulla necessità di valutare la tenuità del danno nella rapina anche con riguardo al danno alla persona, sulla verifica della qualità sostanziale del dichiarante e sulla regola che l'impugnazione deve specificare l'incidenza dell'eventuale esclusione della prova.

Massime di principio

  • Se una prova dichiarativa proviene da una persona che potrebbe essere, anche potenzialmente, collegata a reati connessi, il giudice di merito deve valutare sostanzialmente la veste del dichiarante; tuttavia, per il ricorso in cassazione, il ricorrente deve spiegare come l'esclusione di quella prova inciderebbe sulla prova complessiva (prova di resistenza), altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di una dichiarazione della parte offesa per presunte condizioni soggettive del dichiarante, è necessario dimostrare l'esistenza di indagini o atti formali che ne attestino la qualità di indagato al momento della deposizione, non bastando mere ipotesi astratte.
  • Per la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina non è sufficiente provare il modesto valore economico del bene sottratto: il giudizio deve considerare anche il danno alla persona (lesioni, offesa alla libertà e integrità) e la valutazione complessiva può escludere l'attenuante anche se il bene è di scarso valore.
  • La declaratoria di recidiva richiede una motivazione che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità sociale o alla personalità dell'imputato; se la Corte di merito fornisce adeguata motivazione sui precedenti specifici e recenti, la censura in cassazione è difficilmente accoglibile.
  • La richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche deve indicare fatti e circostanze concrete a supporto: una domanda generica senza specificazioni non costringe il giudice a una motivazione estesa sul diniego, essendo sufficiente il richiamo all'assenza di elementi favorevoli.
  • In cassazione, i motivi che non spiegano concretamente l'incidenza delle censure sulla decisione impugnata sono normalmente dichiarati inammissibili per aspecificità; pertanto il ricorso deve collegare le doglianze al contenuto motivazionale della sentenza impugnata.

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