Cassazione Civile, Ordinanza n. 08224/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (interveniente)
La controversia
La lite origina da una complessa controversia definita in primo grado con declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, rigetto della domanda proposta dall’intervenuta e condanna di quest’ultima alle spese. In appello, la banca propose un gravame incidentale nei confronti dell’intervenuta, qualificato dalla Corte territoriale come autonomo in causa scindibile. La ricorrente per cassazione ha dedotto la violazione dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che tale appello incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non notificato nei suoi confronti entro il termine lungo applicabile, essendo la sua costituzione avvenuta solo tardivamente; secondo la ricorrente, il solo deposito della comparsa di risposta non era sufficiente a rendere tempestivo il gravame nei confronti della parte rimasta contumace.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che, pur essendo stato qualificato dalla Corte d’appello come gravame incidentale autonomo in cause scindibili, l’appello della banca contro la parte contumace avrebbe richiesto non solo il deposito della comparsa contenente l’impugnazione, ma anche la notificazione dell’atto alla contumace, ai sensi dell’art. 292 c.p.c. Poiché tale notificazione non risultava eseguita, il gravame incidentale era inammissibile nei confronti della ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione, e la causa decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale della banca nei confronti della ricorrente, condanna della banca alle spese del giudizio di gravame in favore della ricorrente e condanna della banca alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
Il termine lungo di impugnazione opera nei rapporti processuali rilevanti, ma non esonera dall’adempimento della notificazione dell’impugnazione alla parte rimasta contumace quando il gravame sia proposto in cause scindibili.
Richiamato dalla controricorrente come disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva, ma ritenuto non pertinente perché la Corte d’appello aveva qualificato il gravame come autonomo e non adesivo.
In caso di impugnazione proposta in cause scindibili nei confronti di parte contumace, non basta il deposito dell’atto contenente il gravame, essendo necessaria anche la notificazione alla contumace.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a cause scindibili, l’impugnazione proposta nei confronti di una parte rimasta contumace richiede, oltre al deposito dell’atto, anche la notificazione del gravame alla contumace, a pena di inammissibilità nei suoi confronti.
- La qualificazione dell’impugnazione come autonoma in causa scindibile esclude l’applicazione automatica della disciplina dell’appello incidentale adesivo e rende necessario il rispetto delle forme proprie della notificazione alla parte non costituita.
- La tardiva costituzione della parte contumace non sana la mancata notificazione dell’impugnazione incidentale autonoma già proposta in suo danno oltre o senza il compimento dell’adempimento notificatorio richiesto.
- Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione viziata.
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