Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31023/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La lite nasce da un’azione proposta da proprietari di un immobile confinante contro il condominio e i singoli condomini di un edificio ristrutturato, con domanda di riduzione in pristino per asserita violazione delle distanze legali. I convenuti, soccombenti in primo grado sul capo principale, chiamavano in causa tra gli altri il comune che aveva rilasciato il titolo edilizio alla società costruttrice, chiedendo di essere manlevati per il danno che avrebbero subito ove condannati a demolire le opere. Sostenevano di aver acquistato gli immobili facendo incolpevole affidamento sulla regolarità del permesso di costruire rilasciato dal comune. La corte d’appello dichiarava però il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia verso il comune, ritenendo che il danno derivasse da un provvedimento amministrativo illegittimo e spettasse quindi al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano formalmente la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma in sostanza censuravano l’erronea individuazione della giurisdizione, affermando che la loro domanda non era volta a far valere la lesione di un interesse legittimo, bensì il danno da lesione dell’affidamento incolpevole e del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale, in relazione a un provvedimento amministrativo rilasciato a terzi e non direttamente impugnato da loro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante l’erronea indicazione dell’art. 112 c.p.c. come norma violata, poiché dal contenuto del motivo emergeva chiaramente una censura sulla giurisdizione. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che la domanda di risarcimento proposta dal privato che abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità di un provvedimento amministrativo poi annullato o revocato, anche in autotutela, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte osserva che la sua formale evocazione era inesatta, ma che l’errore nell’individuazione della norma violata non rende inammissibile il ricorso se il motivo consente comunque di cogliere con chiarezza la censura effettiva.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per giustificare il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria fondata sul legittimo affidamento del privato nella regolarità di un provvedimento amministrativo poi annullato o revocato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il provvedimento sia stato rilasciato a terzi.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma formalmente violata non è decisiva se dall’argomentazione complessiva risulta chiaramente individuabile il vizio denunciato.
  • Quando la pretesa del privato non mira a tutelare un interesse legittimo leso dall’esercizio del potere, ma a ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito per aver confidato nella legittimità del titolo amministrativo, la controversia non si sottrae alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.