Sentenza del 03/07/2015 n. 6686 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - Cartella di pagamento - Preavviso di fermo- Atto impugnabile - Notifica a mezzo posta - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo lamentando principalmente l’omessa notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell’atto. Ha inoltre contestato la validità delle notifiche effettuate a mezzo posta e, in relazione all’iscrizione ipotecaria, l’assenza di una preventiva comunicazione all’interessato.
La decisione
La sentenza ha chiarito che la cartella di pagamento può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica. La notifica si perfeziona quando il plico viene consegnato presso il domicilio del destinatario a una persona legittimata a riceverlo e l’avviso di ricevimento viene sottoscritto. L’agente della riscossione deve tuttavia produrre in giudizio l’avviso di ricevimento, in originale o in copia, quale prova necessaria della regolare notifica. È stata inoltre ritenuta nulla l’iscrizione ipotecaria eseguita senza preventiva comunicazione all’interessato, anche se anteriore all’introduzione dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602 del 1973
La norma impone una preventiva comunicazione al debitore prima dell’iscrizione ipotecaria. La mancata comunicazione determina la nullità dell’iscrizione, secondo l’interpretazione richiamata, anche per iscrizioni effettuate prima dell’entrata in vigore della disposizione.
Il decreto-legge ha introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione in materia di iscrizione ipotecaria, obbligo considerato espressione di una garanzia partecipativa già necessaria anche anteriormente alla sua formalizzazione legislativa.
Disciplina della notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento
La notifica della cartella può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma. L’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario costituisce prova sufficiente della consegna, purché prodotto in giudizio.
Massime di principio
- Quando si contesta un preavviso di fermo sostenendo di non aver ricevuto le cartelle presupposte, l’ente della riscossione deve dimostrare la regolare notificazione delle cartelle, normalmente mediante produzione degli avvisi di ricevimento.
- Per la notifica postale della cartella non è indispensabile una relata redatta dall’ufficiale notificatore: è sufficiente una raccomandata consegnata al domicilio del destinatario a persona legittimata, con avviso di ricevimento sottoscritto.
- La mera affermazione di non aver ricevuto materialmente l’atto non equivale necessariamente a contestarne l’esistenza; la questione riguarda soprattutto la prova del perfezionamento della notifica secondo le forme di legge.
- L’iscrizione ipotecaria richiede una preventiva comunicazione al debitore, che deve poter conoscere l’imminente misura e, se necessario, contestarla. L’omissione della comunicazione può comportare la nullità dell’iscrizione.
- In una controversia analoga è quindi essenziale verificare sia la presenza e la regolarità degli avvisi di ricevimento delle cartelle, sia l’avvenuta preventiva comunicazione prima dell’iscrizione ipotecaria.
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