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Ordinanza

Ordinanza n. 204/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio di classe che ha dichiarato la candidata non ammessa all’Esame di Stato 2025/2026, unitamente al verbale preliminare e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe del 27 maggio 2026, con cui è stata dichiarata non ammessa, quale candidata esterna, all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative alla dedotta modifica dei programmi d’esame, alla violazione della disciplina di tutela degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, alla sostituzione di un componente impedito della Commissione esaminatrice, alla protocollazione degli atti e a un errore materiale. La ricorrente contestava inoltre la valutazione negativa conseguente alle insufficienze riportate in quattro discipline.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione. La non ammissione appariva prima facie fondata sull’accertamento di insufficienze in quattro discipline, secondo la normativa applicabile all’ammissione dei candidati esterni all’Esame di Stato. Le censure sulla modifica dei programmi non sono state ritenute immediatamente rilevanti, poiché le insufficienze riguardavano in larga parte ambiti non interessati dalle modifiche dedotte oppure competenze generali. È stata esclusa, in questa fase, la sussistenza di adeguato fumus in relazione alla violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento, poiché la Commissione aveva consentito l’uso di misure compensative coerenti con la certificazione prodotta. Quanto ai profili procedurali, la sostituzione del componente impedito è risultata documentalmente giustificata; le doglianze sulla protocollazione non hanno trovato riscontro, mentre quelle sull’errore materiale sono state ritenute in parte non comprovate e in parte prive di rilievo ai fini della legittimità del procedimento valutativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non integrati i presupposti per concedere la sospensione richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato presuppone un adeguato fumus boni iuris; tale presupposto può essere escluso quando la valutazione negativa risulti prima facie fondata su insufficienze in più discipline secondo la normativa applicabile.
  • La contestazione della modifica dei programmi d’esame non assume immediata rilevanza cautelare quando le insufficienze poste a fondamento della non ammissione riguardino ambiti non interessati dalle modifiche dedotte o competenze di carattere generale.
  • Non sussiste, in sede cautelare, un adeguato fumus di violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento quando la Commissione abbia consentito l’utilizzo di misure compensative coerenti con la certificazione prodotta.
  • La sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice impedito non integra, prima facie, un vizio del procedimento quando risulti documentalmente giustificata.
  • Le irregolarità relative alla protocollazione degli atti o a errori materiali sono prive di rilievo ai fini della legittimità del procedimento valutativo quando non siano comprovate oppure non incidano concretamente sulla valutazione e sull’esito della procedura.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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