Cassazione Penale, Ordinanza n. 24471/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione di merito, sostenendo in sostanza che la prova della disponibilità degli oggetti atti allo scasso non fosse sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza; la Corte di legittimità ha però rilevato che la censura era generica, perché riproponeva questioni già esaminate e decise in appello, e comunque mirava a una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in cassazione. Il secondo motivo lamentava l'omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando le modalità della condotta e i molteplici precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
La fattispecie è ritenuta integrata dal possesso o dall'immediata disponibilità di oggetti idonei ad aprire o forzare serrature; nel caso concreto, il rinvenimento nel veicolo di strumenti atti allo scasso è stato considerato sufficiente a fondare la responsabilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto attraverso criteri di apprezzamento delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- La censura sulla motivazione è ammissibile solo se denuncia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali della decisione; non sono deducibili mere alternative ricostruzioni del materiale probatorio.
- Ai fini della configurabilità del reato di possesso di chiavi alterate o grimaldelli, è sufficiente la disponibilità immediata di strumenti idonei allo scasso, non essendo necessario un uso attuale o la prova di un tentativo di effrazione in atto.
- La scelta di non sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria è sorretta da motivazione insindacabile in cassazione quando il giudice di merito richiami elementi concreti quali le modalità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
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